Accertamento induttivo puro legittimo per antieconomicità strutturale e movimentazioni bancarie (Cass. civ. Sez. V n. 22680 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza ricorre quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione, non illustra le ragioni e l’iter logico seguito, oppure non chiarisce su quali prove ha fondato il convincimento. La sanzione di nullità colpisce anche la motivazione solo apparente, che dietro la parvenza di giustificazione non consente di comprendere le basi della decisione. L’accertamento induttivo puro è giustificato da omissioni o false indicazioni così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità di tutti i dati contabili, compresi quelli apparentemente regolari. In tale ipotesi l’amministrazione finanziaria può prescindere dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili e determinare l’imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva. È inammissibile in cassazione la censura che, dietro l’apparente violazione di legge, si risolve nella richiesta di una rilettura dei dati probatori acquisiti nel merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società esercente il commercio di opere d’arte un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione maggiori redditi ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2006. Il recupero scaturiva da un accertamento induttivo puro, condotto anche sulle movimentazioni bancarie dei soci. I maggiori redditi attenevano in gran parte al corrispettivo di cessioni di opere che risultavano invece effettuate a titolo gratuito.

L’atto impositivo era impugnato davanti alla competente commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso; la decisione era confermata in appello. Quella pronuncia veniva però cassata, perché l’annullamento si fondava sul mancato rispetto del termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, non applicabile alla fattispecie. Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riteneva fondata la pretesa erariale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Amministrazione non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente, perché entrambi contestano la legittimità dell’impiego del metodo induttivo puro. La censura di motivazione apparente non è fondata. Il vizio ricorre quando la decisione omette di esporre i motivi in fatto e in diritto, non illustra l’iter logico seguito o non chiarisce su quali prove si è fondato il convincimento, senza che l’interprete debba integrare la decisione con congetture.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la nullità colpisce non solo le sentenze del tutto prive di motivazione o quelle con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma anche quelle sorrette da una motivazione che, dietro la parvenza di giustificazione, non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione.

Nel caso di specie la sentenza impugnata si articola secondo un chiaro e congruo percorso logico. I giudici regionali attestano il protrarsi di una gestione secondo criteri antieconomici per un lungo periodo, non adeguatamente giustificata. Osservano poi che la verifica sulle movimentazioni bancarie ha corroborato l’ipotesi di inattendibilità delle scritture contabili, essendo emerse consistenti movimentazioni non altrimenti giustificabili. L’iter logico-giuridico emerge così in modo univoco.

Il terzo motivo è parimenti infondato. La decisione si pone in continuità con l’orientamento secondo cui l’accertamento induttivo puro è giustificato da omissioni o false indicazioni così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità di tutti i dati contabili. L’amministrazione può quindi prescindere dalle risultanze del bilancio e delle scritture e determinare l’imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.

La richiesta di rimeditare il livello di gravità delle omissioni e delle giustificazioni offerte costituisce domanda di nuovo apprezzamento di dati fattuali, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è inammissibile: dietro l’apparente violazione di legge, si risolve nella richiesta di rilettura dei dati probatori, attività riservata al giudice del merito. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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