Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 20885 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto si sottrae al numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Il giudice di appello non è tenuto a confutare espressamente ogni deduzione difensiva: sono implicitamente disattese le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione adottata. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice richiami uno solo degli elementi dell’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente, anche attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in grado di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificata l’originaria imputazione, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina nel quantitativo indicato in imputazione. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 09.07.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla finalità di spaccio della sostanza detenuta — per avere i giudici di merito trascurato un certificato medico attestante la frequenza di un corso finalizzato alla disintossicazione — e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il corretto comportamento processuale serbato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito.
Nel caso di specie, la sentenza d’appello è risultata sorretta da una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni in punto di responsabilità attraverso una disamina completa e approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità.
La Corte di appello, per escludere che lo stupefacente detenuto non fosse destinato a terzi, ha valorizzato le modalità di detenzione della sostanza: il ricorrente è stato sorpreso in possesso dello stupefacente sulla pubblica via, la sostanza era suddivisa in dosi, il materiale per il confezionamento era identico a quello rinvenuto nell’abitazione e il ricorrente ha tentato di disfarsi della sostanza alla vista degli operanti.
Quanto alla produzione del certificato medico, la Corte ha ritenuto che essa non rivesta carattere decisivo nell’economia della motivazione, alla luce delle puntuali argomentazioni a sostegno della decisione, che rendono evidente come i giudici di merito abbiano attribuito alla circostanza carattere recessivo. È stato richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudice del merito non è tenuto a compiere un’analisi dettagliata di tutte le risultanze, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, con la conseguenza che devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6 n. 49970 del 19/10/2012).
Infine, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha osservato che il giudice di merito ha offerto idonea motivazione rimarcando la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali anche specifici. Non è richiesto che il giudice consideri tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il richiamo a uno solo di essi, ritenuto prevalente (Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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