Inammissibile il ricorso sulla dosimetria della pena e sugli aumenti per continuazione (Cass. pen. Sez. VII n. 20888 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ai fini del riconoscimento o dell’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente rispetto agli altri. In tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche quanto agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può adempiere all’obbligo motivazionale anche in forma sintetica.

Il Fatto

La vicenda riguarda un imputato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, di detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo, di detenzione di armi e munizioni da guerra, di detenzione di armi comuni da sparo e di munizioni, nonché di ricettazione e furto pluriggravato. La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna inflitta in primo grado.

Investita del ricorso, la Cassazione è chiamata a verificare due censure difensive: la prima riguarda il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo e privo di adeguata giustificazione quanto agli aumenti per continuazione; la seconda concerne la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l’età avanzata dell’imputato, il comportamento collaborativo e la condotta processuale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la sentenza impugnata è sorretta da un apparato argomentativo conferente sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. La determinazione della pena in concreto e il diniego delle attenuanti generiche sono sorretti da motivazione coerente, avendo la Corte di merito posto in evidenza la rilevante gravità dei fatti: il possesso di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente di vario tipo e di numerosissime armi clandestine.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il giudice di legittimità ribadisce che non è necessaria la considerazione di tutti gli elementi valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento anche a uno solo di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri. Richiama in proposito Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, secondo cui un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può risultare sufficiente.

Nel giudizio di cassazione la censura sulla congruità della pena è inammissibile quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nel caso in esame (Sez. V n. 5582 del 2014). Quanto alla mancata individuazione dei singoli aumenti per continuazione, il Tribunale, con motivazione condivisa dalla Corte d’appello, ha applicato correttamente i principi di legittimità, indicando la pena base e distinguendo separatamente gli aumenti per ciascun gruppo di reati in base alla loro gravità, secondo criteri di congruità non censurabili.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite Pizzone: ove non vi siano dubbi sul rispetto del limite del triplo della pena base ex art. 81, primo comma, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti, non sussiste obbligo di specifica motivazione. Nella specie, l’apprezzamento sul quantum della pena resta riservato al giudice di merito, che può motivare in forma sintetica mediante richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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