Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 36086 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa al giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Non integra il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, essendo tale valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito. È pertanto inammissibile il ricorso che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, si traduca in mere doglianze di fatto. Il motivo è altresì generico quando non indica gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato per il reato di minaccia aggravata. L’unico motivo di ricorso denunzia la non correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, sollecitando di fatto una diversa lettura del materiale probatorio. La questione approda così al giudizio di legittimità, dove si tratta di stabilire se le censure proposte investano profili di diritto ovvero si risolvano in una rivalutazione del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro dei propri poteri. Nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito.

Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, citando le Sezioni Unite n. 22242 del 27.01.2011 e Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, oltre a pronunzie più recenti secondo cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa.

Applicando tali principi, la Corte rileva che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito risulta pienamente aderente alle emergenze istruttorie ed è sorretta da un percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici. Essa evidenzia in modo inequivoco come la condotta ascritta al ricorrente integri il delitto di minaccia aggravata. Le doglianze formulate si traducono dunque in mere censure in punto di fatto, finalizzate a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.

La Corte aggiunge un ulteriore profilo di censura: il motivo è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione logicamente corretta, il ricorrente non indica gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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