Divieto di accesso aree urbane: serve pericolo concreto per la sicurezza (Cass. pen. Sez. III n. 34439 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso a specifiche aree urbane, previsto dall’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, può essere disposto solo quando dalla condotta tenuta emerga un pericolo concreto per la sicurezza, non essendo sufficiente la sola reiterazione delle condotte. Il presupposto non può fondarsi sulla personalità dell’agente né su situazioni di pericolo remote o puramente congetturali. Il giudice, pur non potendo sostituirsi al questore, deve motivare sulla effettiva sussistenza del pericolo e sull’attitudine della presenza del soggetto a ingenerare rischi per i terzi. La motivazione che giustifichi il provvedimento richiamando soltanto il continuo flusso veicolare o l’antisocialità derivante dalla reiterazione è gravemente carente. Ne consegue l’annullamento della sentenza con rinvio per una nuova valutazione della pericolosità.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11 marzo 2026, aveva confermato la condanna emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017. Il ricorrente era stato accusato di non aver ottemperato al divieto di accesso a specifiche aree urbane del Comune di Maddaloni, disposto dal Questore di Caserta, con provvedimento ritualmente notificato.

Il ricorrente ha eccepito la violazione di legge, censurando l’illegittimità del provvedimento del questore per assenza di motivazione sul pericolo per la sicurezza e, in secondo motivo, l’entità della riduzione della pena in seguito al giudizio abbreviato, calcolata in un terzo anziché nella metà, trattandosi di contravvenzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dall’interpretazione dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 alla stregua dei criteri tracciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 2024. Da tale pronuncia la Corte ha ricavato le linee orientative imprescindibili: il presupposto del divieto è la reiterazione delle condotte unitamente alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, da intendersi in senso ristretto, quale garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose.

Non è pertanto sufficiente che la presenza del soggetto appaia non consona al decoro dell’area, né è consentita la misura per arginare situazioni di pericolo remote o puramente congetturali. La norma richiede che il pericolo emerga dalla condotta tenuta, non dalla sola personalità dell’agente desunta dai precedenti penali. Il divieto può quindi essere disposto solo quando il comportamento risulti concretamente indicativo del rischio che la presenza possa ingenerare per i terzi, ad esempio per un atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto.

La Corte ha richiamato i propri precedenti conformi, tra cui Sez. 3 n. 11794 del 2026, che aveva già affermato la necessità di una rigorosa motivazione sul concreto pericolo per la sicurezza, mutuando gli approdi maturati in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio. Il giudice, pur non potendosi sostituire al questore, deve motivare non solo sul carattere reiterativo delle trasgressioni poste a base del divieto, ma anche sulla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica.

Nel caso in esame, la motivazione della sentenza di appello — che aveva ravvisato, nell’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo in una piazza interessata da un continuo flusso veicolare, un potenziale rischio per la pubblica sicurezza per il possibile insorgere di liti — è stata giudicata gravemente carente, in quanto fondata su un pericolo congetturale. Né la sentenza di primo grado risultava più esauriente, giustificando l’ordine sulla sola antisocialità derivante dalla reiterazione delle condotte. S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per una rivalutazione della pericolosità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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