Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. IV n. 35206 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, solleciti una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. Il giudice di merito può fondare l’affermazione di responsabilità sul riconoscimento del soggetto operato dagli agenti di polizia giudiziaria sulle immagini di videosorveglianza, riconoscimento che prevale sulle descrizioni della persona offesa ritenute frutto di concitazione. Integrano il tentativo punibile gli atti che, per concretezza e univocità, siano diretti in modo non equivoco a commettere il delitto. Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione scevra da vizi logici e giuridici. L’inammissibilità del ricorso, non ascrivibile ad assenza di colpa, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 10.12.2024, ha confermato la condanna inflitta in sede di rito abbreviato al ricorrente per la violazione della misura della sorveglianza speciale e per due episodi di furto tentato in abitazione. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sulla attribuzione della responsabilità, la insussistenza degli estremi del tentativo punibile — qualificando i fatti come meri atti preparatori — e l’eccessività della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; il difensore ha depositato note insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure sulla posizione di responsabilità del prevenuto — osserva il Collegio — invitano a una non consentita riconsiderazione alternativa del materiale probatorio, mascherata da asserita mancata valorizzazione di elementi di fatto, senza però confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che risulta congruo e non manifestamente illogico, e dunque insindacabile in sede di legittimità.

Sul piano probatorio, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato l’attribuzione dei due tentativi di furto, valorizzando il riconoscimento del prevenuto operato dagli agenti di polizia giudiziaria all’esito dell’esame delle immagini di videosorveglianza. Il ricorrente era soggetto ben noto alle forze dell’ordine, in quanto sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale e quindi a continui controlli visivi. Le indicazioni provenienti dalla descrizione della persona offesa sono state ritenute frutto di suggestioni e della concitazione del momento, e perciò inidonee a superare la solidità del quadro probatorio basato sulle immagini.

Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ha ritenuto manifestamente infondato. I giudici territoriali hanno legittimamente ravvisato i requisiti della idoneità e della univocità degli atti in relazione alla concretezza delle condotte accertate: in un episodio il ricorrente si era arrampicato verso l’appartamento servendosi di cavi elettrici e aveva già forzato la finestra; nell’altro era già penetrato all’interno dell’abitazione sotto l’avvolgibile, essendo stato colto sul fatto dal proprietario. Tali condotte escludono la qualificazione come semplici atti preparatori.

Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. I giudici di merito hanno spiegato le ragioni della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche, fondate sulla particolare offensività della condotta, sul numero delle violazioni, sulla loro commissione durante la sottoposizione alla misura di prevenzione, sull’assenza di resipiscenza e sulla spiccata propensione a delinquere. Si tratta di valutazione scevra da violazioni di legge e da profili di arbitrarietà o manifesta illogicità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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