Inappellabile la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. IV n. 35200 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza con cui il giudice dichiara la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento. Essa introduce una causa di non punibilità, come si desume dalla rubrica e dal tenore letterale della disposizione, ed è espressamente richiamata tra i casi di assoluzione dall’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. Ne deriva l’operatività dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., che vieta all’imputato e al pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato conserva tuttavia interesse a ricorrere per cassazione, poiché la pronuncia ha efficacia di giudicato sull’accertamento del fatto e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato assolto dal Tribunale di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, dal reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), cod. strada, per la particolare tenuità del fatto. Il giudice aveva accertato la condotta, ma aveva ritenuto il fatto lieve considerato lo stato di incensuratezza e il danno causato solo a sé stesso.

Avverso tale sentenza l’imputato propose appello, censurando la prova dello stato di ebbrezza e l’incertezza sull’orario effettivo del prelievo ematico. La Corte di appello di Bologna trasmise gli atti alla Cassazione, rilevando che l’art. 443, comma 1, cod. proc. pen. non consente all’imputato di appellare le sentenze di proscioglimento pronunciate in esito al rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’inappellabilità. Ribadisce, in adesione a un proprio recente indirizzo, che la sentenza che riconosce la particolare tenuità del fatto, pur presentando peculiarità, rientra tra le sentenze di proscioglimento. L’art. 131-bis cod. pen. introduce una causa di non punibilità, come conferma l’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., che prevede l’assoluzione anche quando il reato è stato commesso da persona non punibile per un’altra ragione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità che qualifica costantemente la pronuncia come sentenza di proscioglimento, invocando numerosi precedenti. Da questa premessa discende l’applicabilità dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., che esclude l’appello dell’imputato e del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento.

La Corte precisa poi che sussiste l’interesse a ricorrere per cassazione, poiché la pronuncia ha efficacia di giudicato sull’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della commissione da parte dell’imputato; è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale; e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.

Quanto alla trasmissione degli atti, la Corte applica l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: quando un provvedimento è impugnato con un mezzo diverso da quello prescritto, il giudice che riceve l’atto deve verificare l’oggettiva impugnabilità e l’esistenza di una voluntas impugnationis, quindi trasmettere gli atti al giudice competente. Nel merito, il ricorso è infondato: la divaricazione temporale tra la condotta di guida e il prelievo è frutto di una deduzione del giudice, non di un travisamento della prova. Il campione fu prelevato a poco meno di un’ora dall’incidente, secondo una massima di esperienza non manifestamente illogica e quindi non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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