Partecipazione associativa desumibile anche dai soli reati-fine (Cass. pen. Sez. 3 n. 13027 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico ha una valenza dinamico-funzionalistica, implicando un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa e l’assunzione di un ruolo effettivo. La condotta partecipativa è a forma libera, essendo integrabile da qualunque comportamento causale che apporti un contributo, ancorché minimo ma non insignificante, alla vita dell’associazione. La prova dell’adesione può essere desunta anche dalla partecipazione ai reati-fine, che assume valenza indiziaria qualificata, suscettibile di essere superata solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi. In tal caso, il ricorso per cassazione è inammissibile quando reitera censure di contenuto fattuale, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale della libertà di Caltanissetta, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, annullava l’ordinanza genetica limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., confermandola nel resto, ivi compresa la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per i delitti-scopo ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha rammentato che, in sede di riesame, il sindacato di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità del provvedimento, rimanendo preclusa ogni diversa ricostruzione dei fatti. La valutazione del quadro indiziario, se sorretta da un apparato argomentativo logico, non è censurabile in sede di legittimità.
Con riferimento alla partecipazione associativa, la Corte ha richiamato i principi per cui essa richiede la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, desumibile da tutti gli indicatori fattuali che rivelino un ruolo effettivo e l’adempimento di compiti funzionali. Sul piano probatorio, la reiterata partecipazione ai reati-fine, in concorso con altri sodali, costituisce indizio qualificato dell’adesione, superabile solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente valorizzato plurimi elementi convergenti: la piena disponibilità del casolare adibito a custodia di stupefacente e armi, per il tramite del coindagato; la diretta partecipazione del ricorrente a reati-fine “di livello”, tra cui l’offerta di vendita di cinque chilogrammi di hashish; le conversazioni intercettate successive all’arresto di un sodale, in cui il ricorrente concordava sulla necessità di garantirne l’assistenza legale; il rapporto stretto con il capo dell’associazione. Tali elementi rendevano la motivazione del Tribunale immune da vizi di illogicità manifesta.
Quanto ai reati di cui ai capi 10), 27) e 28), la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente meramente rivalutative del materiale probatorio. Le deduzioni difensive, incentrate su una diversa lettura delle intercettazioni e del ruolo del ricorrente, non evidenziavano alcun travisamento della prova, limitandosi a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, esclusa dal perimetro del giudizio di cassazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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