L’omesso rilievo della tardività del ricorso non è errore revocatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7197 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tardiva proposizione del ricorso per cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Non si tratta, infatti, della errata percezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza, ma di una omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel giudizio di revocazione. È determinante che vi sia stata un’attività percettiva del giudice tradottasi nel supporre esistente un fatto la cui esistenza sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti.
Il Fatto
A seguito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione proposto dall’INPS, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la pronuncia della Corte di appello di Napoli. Avverso tale sentenza di legittimità, il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, notificato il 29.7.2025, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 391-bis cod. proc. civ. Il ricorrente lamentava che la Corte non avesse rilevato la tardività del ricorso per cassazione, proposto dall’Istituto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di secondo grado, ex art. 1, comma 62, legge n. 92/2012.
L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità della domanda per il mancato rispetto del termine trimestrale per la riassunzione davanti al giudice del rinvio, ed instando comunque per l’inammissibilità, sostenendo che l’errore revocatorio avrebbe dovuto essere fatto valere dinanzi al giudice di rinvio e che l’errore denunciato non si rilevasse con assoluta immediatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando, per il principio della ragione più liquida, i precedenti di legittimità secondo cui la tardiva proposizione del ricorso per cassazione non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Tale ipotesi non consiste nell’errata percezione di un fatto emergente dagli atti, ma nell’omessa valutazione di fatti rilevanti, non proponibile in sede di revocazione.
Nel caso di specie, la pronuncia sulla tardività avrebbe richiesto l’esame degli atti provenienti dalla cancelleria della Corte di appello e la valutazione della conoscenza, o meno, del testo integrale della sentenza da parte dell’INPS. Tale accertamento, non costituendo un’attività percettiva del giudice, non può integrare l’errore revocatorio.
La Corte ha chiarito che il mancato rilievo non è di per sé sufficiente a fondare la revocazione, essendo necessario che esso derivi da una erronea supposizione, esplicitata nella motivazione, circa l’esistenza o l’inesistenza di un fatto. Il mero mancato rilievo corrisponde ad una violazione processuale, mentre l’errore percettivo si traduce in una supposizione decisiva. L’omesso esame di una circostanza processuale non equivale ad una falsa percezione, non traducendosi in alcuna attività positiva cui la legge collega l’effetto del vizio.
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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