Inammissibile il ricorso che mira a un terzo grado di merito (Cass. civ. Sez. III n. 17082 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità o della prevalente dottrina. È onere del ricorrente confrontarsi con la ratio decidendi e prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni. Non è ammessa la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’azione revocatoria proposta davanti al Tribunale di Taranto da una creditrice nei confronti dei coniugi alienanti e dell’acquirente di un immobile, già costituito in fondo patrimoniale. Il credito derivava da canoni di locazione e indennità di occupazione maturati verso una società di cui i coniugi erano soci, con sfratto per morosità convalidato e successivo verbale di conciliazione in cui i debitori si erano impegnati a destinare alla creditrice i proventi della vendita dell’unico cespite.
Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia della compravendita nei confronti della creditrice; la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione. L’acquirente proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dalla controricorrente con controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte rileva la tardività del controricorso: depositato oltre il termine di quaranta giorni decorrente dalla notificazione del ricorso, e quindi inidoneo a fondare una pronuncia sulle spese. Su tale presupposto non si fa luogo a statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Nel merito la Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi, poiché tutti attengono alla medesima questione giuridica: la sussistenza, rispetto all’atto pubblico di compravendita, dei presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ. per la revocatoria, ovvero rapporto creditorio, consilium fraudis ed eventus damni. La valutazione investe anche la riconducibilità dell’obbligazione fideiussoria dei coniugi a debito familiare ex art. 170 cod. civ. e il rapporto tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci ex art. 2462 cod. civ..
La Corte rileva che, dietro la denunciata violazione di norme di diritto, i ricorrenti mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito della causa, sulla base di una diversa e più favorevole interpretazione delle risultanze istruttorie. Un tale esito è inammissibile in sede di legittimità, poiché la selezione e la valutazione delle prove costituiscono compito riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione quando il percorso logico e coerente sia sorretto da un complessivo quadro probatorio adeguatamente esaminato.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio di legge, per essere ammissibile, deve essere prospettato confrontandosi con la ratio decidendi e indicando le ragioni dell’assunta erroneità, con comparazione critica tra opposte soluzioni. Nel caso concreto i motivi si sostanziano in una riprensione alla valutazione delle prove, non superando così i limiti consentiti dal n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. Le censure fondate sull’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sono poi inammissibili per essere la decisione impugnata di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La Corte condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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