Sanatoria ex art. 182 c.p.c. e natura del giudizio prefallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 12775 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La questione concernente la natura del giudizio prefallimentare e la sua adattabilità all’istituto della sanatoria dei vizi processuali di cui all’art. 182 c.p.c., con particolare riferimento alle scansioni temporali di rilievo e sanatoria, merita approfondimento in pubblica udienza, anche in relazione al preliminare profilo della natura del giudizio prefallimentare e alla sua adattabilità all’istituto di cui all’art. 182 c.p.c. Il giudice, a fronte dell’eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata dalla controparte, deve valutare l’operatività del meccanismo di sanatoria e la perentorietà del termine assegnato, senza che l’intervento della parte sostanziale possa costituire espediente per superare la decadenza maturata.
Il Fatto
La società ricorrente, quale mandataria del creditore, aveva proposto istanza di fallimento nei confronti della società controricorrente, facendo valere un credito riconosciuto da un decreto ingiuntivo. Nel giudizio prefallimentare, la società debitrice aveva eccepito il difetto di rappresentanza processuale della mandataria, per assenza di valida procura. Il Tribunale, accolta l’eccezione, aveva assegnato un termine perentorio per la produzione della documentazione necessaria a sanare il vizio. La documentazione depositata era stata ritenuta inidonea e, con successivo provvedimento, il Tribunale aveva concesso un nuovo termine alla parte sostanziale, che era nel frattempo intervenuta in giudizio.
La Corte di appello, accogliendo il reclamo ex art. 18 l. fall., aveva revocato la sentenza di fallimento, ritenendo che il vizio di rappresentanza si fosse cristallizzato per la scadenza del primo termine perentorio e che l’intervento della parte sostanziale non potesse essere utilizzato come espediente per superare la decadenza. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha rilevato che le questioni dedotte dalla ricorrente nei motivi di ricorso meritano un approfondimento nella discussione in pubblica udienza. Il Collegio ha, in particolare, evidenziato il preliminare profilo della natura del giudizio prefallimentare e della sua adattabilità all’istituto di cui all’art. 182 c.p.c., con particolare riferimento alle scansioni temporali di rilievo e sanatoria dei vizi processuali contemplati nella norma.
In relazione al primo motivo, concernente la violazione del principio di sinteticità degli atti, la Corte ha considerato la censura sollevata in riferimento alla lunghezza del reclamo, composto di numerose pagine. Il secondo motivo ha riguardato la violazione dell’art. 77 c.p.c., in relazione alla ritenuta insussistenza della legittimazione ad agire della mandataria. Il terzo motivo ha censurato l’interpretazione dell’art. 182 c.p.c. fornita dalla Corte territoriale, in particolare in merito all’esercizio dei poteri di sanatoria in presenza di eccezione di parte. Il quarto motivo ha infine dedotto la violazione dell’art. 105 c.p.c., in relazione alla ritenuta invalidità dell’intervento volontario della parte sostanziale.
La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate richiedano un approfondimento, anche in relazione al richiamo alla giurisprudenza di legittimità per l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. all’istruttoria prefallimentare. Ha pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.
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Nota della Redazione
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