Inammissibile il ricorso sulla titolarità della detenzione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. VII n. 30739 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizio della motivazione e travisamento della prova, investa la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze processuali. Le determinazioni del giudice di merito in ordine all’affermazione della responsabilità sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Non integra il vizio di motivazione la mera prospettazione di una lettura alternativa delle prove, quando la sentenza impugnata abbia preso in esame tutte le deduzioni difensive e sia pervenuta alle proprie conclusioni con disamina completa e approfondita, immune da contraddittorietà o manifesta illogicità. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la responsabilità dell’imputato in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente.
Avverso tale sentenza il condannato propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all’affermazione della responsabilità. Sostiene che lo stupefacente, rinvenuto nell’auto e nell’abitazione, sarebbe attribuibile esclusivamente alla compagna convivente.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La doglianza, osserva la Corte, non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le relative determinazioni sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni in punto di responsabilità attraverso una disamina completa e approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità e fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
La Corte richiama le considerazioni del giudice a quo. Gli operanti avevano dapprima effettuato, tramite le unità cinofile, una perquisizione dell’auto in uso al ricorrente, rinvenendo un primo quantitativo di cocaina. Successivamente la perquisizione domiciliare, nell’abitazione di cui l’imputato aveva la disponibilità delle chiavi, aveva consentito di rinvenire, occultata in più punti, sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, mannitolo, un bilancino elettronico di precisione e ritagli di cellophane, oltre a una ingente somma di danaro.
Il giudice di merito ha inoltre affermato che il ricorrente ha spontaneamente consegnato un quantitativo minimo di cocaina al solo scopo di sviare le ricerche, e che il quantitativo complessivamente detenuto non è compatibile con la tesi secondo cui la sostanza era destinata all’uso saltuario della compagna, unica assuntrice di droga che ha reso dichiarazioni autoaccusatorie. Né con tale tesi è compatibile l’atteggiamento assunto dall’imputato, che ha fornito informazioni fuorvianti alle forze dell’ordine al proprio domicilio, elemento dal quale il giudice ha inferito la piena e consapevole detenzione della sostanza.
Alla declaratoria di inammissibilità, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente, segue l’onere delle spese del procedimento e il versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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