Restituzione del sequestrato: il giudice dell’esecuzione esige la prova dello ius possidendi (Cass. pen. Sez. 2 n. 6817 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perdita di efficacia del sequestro preventivo conseguente a sentenza di proscioglimento non determina l’automatico rilascio del bene in favore del soggetto che ne era il possessore, ma impone al giudice dell’esecuzione di accertare preliminarmente l’effettiva sussistenza del diritto alla restituzione in capo al richiedente. Tale diritto postula la prova positiva e rigorosa dello ius possidendi, non essendo sufficienti il favor possessionis o la mera intestazione del conto corrente sul quale le somme erano versate. L’onere probatorio incombe su chi afferma di avere diritto alla restituzione, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non è tenuto a sostituirsi alla parte inerte nell’acquisizione di documentazione o informazioni a sostegno dell’istanza.
Il Fatto
Il legale rappresentante di un’associazione aveva presentato al Tribunale di Pordenone, quale giudice dell’esecuzione, istanza di restituzione di una somma sottoposta a sequestro preventivo, la cui efficacia era cessata in seguito a sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile. Il Tribunale aveva rigettato l’istanza, evidenziando la natura fittizia e strumentale dell’associazione e l’illegittima provenienza del denaro, per le modalità di ingresso in Italia e di occultamento una volta chiuso il conto corrente.
Avverso l’ordinanza reiettiva l’associazione proponeva opposizione, deducendo l’insufficienza della motivazione e la violazione delle norme civilistiche in materia di donazioni, nonché l’insussistenza di un giudicato preclusivo e la necessità di disporre accertamenti sull’origine dei fondi. Il Tribunale rigettava l’opposizione e l’associazione ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, riconoscendo la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che nelle ipotesi di perdita di efficacia del vincolo reale conseguente a proscioglimento la restituzione va disposta in favore dell’avente diritto, soggetto che può essere anche diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato, mentre nella diversa ipotesi di revoca del sequestro viene ripristinato lo stato anteriore in favore della persona che ha subito l’ablazione.
Nel caso di specie, la sentenza assolutoria aveva comportato la cessazione del vincolo, ma non l’automatico rilascio delle somme alla Fondazione che ne era la possessora. La Suprema Corte ha quindi ribadito che la restituzione postula la prova positiva dello ius possidendi, da valutarsi rigorosamente, non essendo sufficiente la semplice rivendicazione o l’assenza di richieste concorrenti, e che la verifica deve riguardare l’effettiva appartenenza del denaro all’istante, senza presunzioni favorevoli derivanti dalla mera intestazione del conto.
Con riguardo alla posizione dell’associazione, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che ne aveva accertato la natura fittizia e strumentale, escludendo che la distinzione tra la persona fisica del legale rappresentante e l’ente potesse fondare un diverso regime probatorio. La fittizietà del veicolo finanziario e del beneficiario rendeva legittimo gravare sull’istante il medesimo onere dimostrativo della titolarità delle somme.
Infine, è stato disatteso il motivo relativo alla mancata assunzione di accertamenti istruttori, in quanto l’iniziativa di parte che connota il procedimento di esecuzione ex art. 666, comma 1, cod. proc. pen. e l’onere probatorio incombente sul richiedente escludono che il giudice possa sostituirsi alla parte inerte nell’acquisizione di elementi utili a suffragare l’istanza. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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