Duplicazione targa prova e falso per cessione delega (Cass. pen. Sez. 5 n. 8827 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La titolarità dell’autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non cedibile, ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 474 del 2001, sicché è priva di effetti la delega al suo utilizzo rilasciata dal titolare a un soggetto che non rientri tra gli operatori del settore automobilistico indicati dall’art. 1 del medesimo decreto. Ne consegue che colui che, non essendo legittimato a detenere la targa prova originale, ne forma una copia, risponde del reato di cui all’art. 100, comma 14, CdS, non potendo invocare i precedenti giurisprudenziali relativi alla duplicazione di una targa legittimamente posseduta. Il sequestro probatorio della targa duplicata è legittimo, essendo finalizzato ad accertare il metodo di formazione del falsum.
Il Fatto
Il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di una targa di prova recante la dicitura “V7NTAGE”, applicata sulla vettura dallo stesso condotta e parcheggiata in un’area di sosta. La targa risultava non originale.
Avverso l’ordinanza di rigetto, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato contestato, la mancata valutazione di una prova decisiva (la delega all’utilizzo della targa rilasciatagli dall’amministratore della società titolare) e l’omessa motivazione in ordine alla permanenza del vincolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che la materia della circolazione di prova è disciplinata dal d.P.R. n. 474 del 2001, il quale riserva il rilascio della “targa prova” a determinate categorie di soggetti operanti nel settore automobilistico (art. 1), fissa un numero massimo di targhe rilasciabili per operatore (art. 1-bis), ne prevede la validità annuale (art. 2), la revoca al venir meno dei presupposti (art. 2-bis) e, soprattutto, sancisce la personalità e non cedibilità della titolarità dell’autorizzazione (art. 4).
Sulla base di tale disciplina, la Suprema Corte ha evidenziato come la delega all’utilizzo della targa rilasciata all’indagato dalla società titolare fosse priva di qualsivoglia valore ed effetto. L’indagato, in quanto mero privato, non solo non poteva essere delegato all’uso, ma non aveva neppure diritto di detenere l’originale della targa. La sua posizione era pertanto radicalmente diversa da quella dei soggetti che, essendo legittimi titolari di una targa, ne formano un duplicato, ipotesi cui si riferivano i precedenti giurisprudenziali citati nel ricorso.
La Corte ha quindi concluso che, non potendo l’indagato considerarsi titolare della targa originale, la formazione di una copia integrava gli estremi del reato di cui all’art. 100, comma 14, CdS. Ha infine ritenuto legittima la finalità istruttoria del sequestro, volto a verificare il metodo di formazione della targa, in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36072 del 2018, e ha osservato che la targa non avrebbe comunque potuto essere restituita all’indagato, non legittimato a possedere né l’originale né la copia. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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