Notifica a persona di famiglia e presunzione di convivenza nella relata (Cass. civ. Sez. V n. 10698 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario fa fede fino a querela di falso soltanto per le attestazioni concernenti l’attività da lui svolta, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute, limitatamente al loro contenuto estrinseco. La dichiarazione del consegnatario circa la propria qualità di persona di famiglia, addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, ovvero di vicino di casa, è assistita da presunzione iuris tantum di veridicità. Il destinatario che contesti la validità della notificazione ex art. 139 cod. proc. civ. ha l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando l’inesistenza del rapporto con il consegnatario ovvero l’occasionalità della presenza di questi nel luogo della notifica. La notificazione è invalida quando risulti provata l’insussistenza del rapporto di parentela o di convivenza indicato nella relata.

Il Fatto

La contribuente impugnava diverse intimazioni di pagamento eccependo la mancata notifica delle prodromiche cartelle, la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e la mancata allegazione degli atti presupposti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva l’impugnazione. Il giudice d’appello rigettava il gravame dell’agente della riscossione, ritenendo non regolare la notifica di una delle cartelle oggetto del giudizio.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo d’appello e violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. nonché dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR disconosciuto il contenuto dell’attestazione di notifica in assenza di querela di falso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo. La motivazione della pronuncia impugnata non contiene alcuna statuizione riferita a una delle cartelle richiamate nelle premesse. La sola affermazione sulla non regolarità della notifica, perché effettuata a un familiare, non può riferirsi a quell’atto: dal tenore del ricorso risulta che esso venne notificato direttamente alla destinataria, come si desume dalla firma apposta sull’avviso di ricevimento. Sussiste quindi l’omessa pronuncia censurata.

Il secondo motivo è infondato. La Corte ricorda l’orientamento costante secondo cui la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l’atto sia consegnato a chi, pur senza stabile convivenza, sia legato al notificando da un vincolo di parentela che giustifichi la presunzione di sollecita consegna. Non basta il rapporto di parentela, né la sola indicazione nella relata del consegnatario come convivente: occorre che si tratti di persona di famiglia o addetta alla casa, legata da un rapporto di convivenza.

La relata non è assistita da pubblica fede per le circostanze non percepite direttamente dall’ufficiale giudiziario, ma frutto di informazioni assunte da altri. Tali dichiarazioni, in quanto rese a pubblico ufficiale, godono però di una presunzione di veridicità, superabile con la prova contraria. Il destinatario deve assumere di non avere ricevuto l’atto e dimostrare la presenza meramente accidentale del consegnatario.

Nel caso concreto il giudice di merito, con accertamento di fatto non rivedibile in sede di legittimità, ha verificato che il rapporto di parentela indicato nella relata era insussistente: la relata richiamava la qualifica di “suocera”, senza rimandare ad altro rapporto di vicinanza assimilabile. Ne è derivato il venir meno della presunzione di sollecita consegna e la correttezza della declaratoria di invalidità della notifica.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio, limitatamente al profilo oggetto del primo motivo, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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