Inammissibile in Cassazione il motivo che chiede un nuovo apprezzamento del sale (Cass. civ. Sez. I n. 18857 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sale and lease back, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove siano allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione. È precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme. La critica diretta a dimostrare il carattere fraudolento dell’operazione, per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 cod. civ., attraverso la contestazione del valore del compendio immobiliare e dei dati patrimoniali-contabili, si risolve in una sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti. È parimenti inammissibile il motivo sui presupposti del dolo che introduce questioni nuove, non emergenti dagli atti; in presenza di doppia conforme resta preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società ha convenuto in giudizio la società di leasing davanti al Tribunale, chiedendo accertarsi la nullità, per violazione del divieto di patto commissorio, di un’operazione di sale and lease back perfezionata nel 2010. L’operazione comprendeva la vendita di un compendio immobiliare interamente edificato e la stipula, nella stessa data, del contratto di leasing avente ad oggetto il medesimo compendio. L’attrice lamentava la mancanza di causa del contratto di leasing, chiedeva l’accertamento della proprietà degli immobili e la condanna della convenuta alla restituzione dei beni e dei canoni versati, oltre al risarcimento dei danni.
La società di leasing si costituiva, contestava le domande e formulava in via riconvenzionale domanda di condanna al pagamento dei canoni insoluti; proponeva altresì domande subordinate per il caso di accoglimento della domanda principale. Il Tribunale respingeva le domande dell’attrice e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d’Appello rigettava l’appello, confermando la correttezza della verifica dell’operazione contrattuale. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione degli artt. 2744 e 1418 cod. civ., omesso esame di fatti decisivi e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie. La ricorrente sosteneva che l’operazione era stata perfezionata in una situazione di tensione finanziaria dell’azienda, consapevolmente nota alla banca, e che i giudici di merito avevano condotto un’indagine superficiale sulle risultanze tecnico-contabili e documentali. L’operazione, secondo la prospettazione, andava qualificata come finanziamento assistito da vendita in funzione di garanzia, posta in essere per eludere il divieto di patto commissorio.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo. Il ricorso tendeva al riesame dei fatti circa il carattere fraudolento del contratto, attraverso la critica della valutazione del valore del compendio immobiliare e dei dati patrimoniali-contabili della società di leasing. La Corte territoriale aveva argomentato sull’insussistenza degli elementi rivelatori della dedotta fraudolenza: nessun pregresso rapporto debitorio della ricorrente verso la società di leasing, nessuna sproporzione tra valore dell’immobile e prezzo di vendita, nessuna oggettiva difficoltà economica dimostrata, nessun elemento di prova del dolo contrattuale.
La Corte ha ribadito che nel giudizio di legittimità è precluso un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme, richiamando Cass. n. 10927/2024 e Cass. n. 32505/2023. La sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti non è ammissibile, quand’anche fondata sugli atti processuali allegati al ricorso.
Il secondo motivo, relativo ai presupposti del dolo per omessa o ingannevole informazione della controparte, è stato dichiarato parimenti inammissibile perché afferente a questioni nuove, non emergenti dagli atti. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato la ricorrenza dell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi. La doppia conforme sussiste non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, richiamando Cass. n. 7724/2022 e Cass. n. 32019/2024. Nella specie, le sentenze di merito risultavano fondate sul medesimo percorso argomentativo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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