Transazione del creditore con uno dei debitori in solido e inefficacia verso gli altri (Cass. civ. Sez. 1 n. 192 del 03.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La transazione conclusa dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri obbligati, i quali non abbiano dichiarato di volerne profittare. Il diritto potestativo di aderire alla transazione, ai sensi dell’art. 1304 c.c., si considera tacitamente rinunciato quando l’interessato opti per l’instaurazione o la prosecuzione della lite, essendo tale condotta logicamente antitetica rispetto alla volontà di transigere. L’accertamento dell’inefficacia della transazione nei confronti del debitore esclude ogni questione in ordine alla sua legittimazione attiva, rendendo non pertinente l’indagine sull’esercizio dell’azione di rivalsa da parte del garante.

Il Fatto

Il titolare di un conto corrente, deducendo di aver corrisposto interessi ultralegali, anatocistici e commissioni di massimo scoperto, conveniva in giudizio la banca per ottenere la ripetizione dell’indebito. La banca eccepiva che il rapporto si era estinto per effetto di una transazione conclusa con il figlio del correntista, il quale aveva agito in qualità di garante. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che l’avvenuta definizione transattiva del rapporto escludesse la configurabilità di un indebito e che il debitore principale, non avendo subito la rivalsa del garante, fosse privo di legittimazione. La Corte d’Appello confermava la decisione, aggiungendo che la mancata censura della seconda motivazione aveva determinato il formarsi del giudicato. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli eredi del correntista, deducendo la violazione dell’art. 1304 c.c..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 1304, primo comma, c.c. secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. La ratio della norma risiede nell’impossibilità di stabilire a priori se l’accordo transattivo rechi beneficio o pregiudizio agli altri obbligati: l’estensione dei suoi effetti non costituisce una regola, ma resta affidata alla scelta delle parti.

Richiamando il precedente di Sez. I n. 17198 del 2013, la Corte ha precisato che il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri deve ritenersi tacitamente rinunciato allorché l’interessato opti per l’instaurazione o la prosecuzione della lite, trattandosi di condotte logicamente antitetiche rispetto alla volontà di transigere. Nel caso di specie, non essendo emersa alcuna dichiarazione del correntista di voler profittare dell’accordo concluso dal garante, la transazione non poteva produrre effetti nei suoi confronti.

La Corte ha altresì disatteso l’eccezione della banca, secondo cui l’operazione di estinzione a saldo non avrebbe natura transattiva ma di mero pagamento a saldo e stralcio. Tale qualificazione, già operata dai giudici del merito, non era stata oggetto di ricorso incidentale, con conseguente inammissibilità dell’eccezione in sede di legittimità.

Quanto all’eccezione di giudicato sulla carenza di legittimazione per mancato esercizio della rivalsa da parte del garante, la Corte l’ha ritenuta non pertinente: l’accertamento dell’inefficacia della transazione nei confronti del correntista comporta la permanenza della sua legittimazione attiva, senza che occorra indagare sull’esercizio o meno della rivalsa.

La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la violazione dell’art. 2033 c.c. e il vizio di ultrapetizione, sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del primo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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