Il successore processuale deve provare la propria legittimazione e non basta la richiesta di integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 2290 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che propone impugnazione nella asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam, ma anche fornire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. La mancanza di tale prova attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione ed è rilevabile d’ufficio. Ne consegue che, ove manchi la prova della successione, non si impone alcuna integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 102 cod. proc. civ., perché tale evenienza presuppone la corretta instaurazione del contraddittorio da parte di un soggetto legittimato.
Il Fatto
Una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti su istanza di un istituto di credito. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, revocando il decreto e rigettando le domande della banca, per carenza di prova del credito azionato.
Il gravame avverso tale decisione era stato promosso da una società terza, quale mandataria di una società di cartolarizzazione che asseriva di essere subentrata nella titolarità del credito. La corte d’appello aveva dichiarato l’appello inammissibile, rilevando il difetto di legittimazione attiva dell’appellante per mancata prova della successione nella posizione creditoria della banca originariamente parte del giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Corte riguardava la sussistenza dell’obbligo, per il giudice d’appello, di integrare il contraddittorio nei confronti dell’istituto di credito, originaria parte processuale, che aveva ceduto il credito. La ricorrente assumeva che la mancata integrazione avesse violato l’art. 331 cod. proc. civ. e determinato la nullità del procedimento.
La Corte ha disatteso tale prospettazione, ribadendo il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio quale successore della parte originaria deve provare i presupposti della propria legittimazione. La dimostrazione dell’avvenuta successione nel processo, ai sensi degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., è condizione indispensabile per la regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione e la sua mancanza è rilevabile anche d’ufficio.
La Corte ha precisato che l’integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 102 cod. proc. civ. presuppone che il giudizio di impugnazione sia stato correttamente instaurato da almeno uno dei soggetti legittimati. Nel caso di specie, l’accertata carenza probatoria sulla successione dell’appellante alla banca rendeva la fattispecie del tutto insussistente, non potendo l’integrazione sopperire alla mancanza di legittimazione attiva.
La pronuncia, resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha comportato la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., configurandosi un’ipotesi di abuso del processo per non essersi attenuta alla valutazione del proponente poi confermata in decisione.
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Nota della Redazione
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