Inammissibile il ricorso che chiede rilettura delle prove e nega la tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 11419 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo di ricorso che, oltre a risolversi in doglianze di fatto, tende a una diversa ricostruzione degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica motivata della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto. Nel concetto di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 110/1975, rientrano tutti gli oggetti utilizzabili, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie ed è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno solo dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., ritenuto decisivo.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. e all’art. 4 legge n. 110/1975. Il ricorso investe tre profili: la correttezza della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, l’utilizzo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La vicenda processuale perviene così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte rileva che la doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità: si risolve in mere censure di fatto e tende a una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, che ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Esula dai poteri della Corte di cassazione, si osserva, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30/4/1997.
La doglianza relativa alle dichiarazioni della persona offesa è dichiarata manifestamente infondata. Secondo il consolidato orientamento, richiamato nella sentenza S.U. n. 41461 del 19/07/2012, tali dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, da sottoporre a scrutinio più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato alle dichiarazioni di qualsiasi testimone. La Corte territoriale ha dato atto dell’attendibilità della persona offesa con motivazione esente da vizi.
Il secondo motivo, sulla violazione di legge in relazione all’art. 612, comma 2, cod. pen. e all’utilizzo dell’arma, è manifestamente infondato: nel concetto di arma impropria rientrano tutti gli oggetti che, per circostanze di tempo e di luogo, possono essere utilizzati per l’offesa alla persona, secondo l’orientamento richiamato (Sez. 5 n. 54148 del 06/06/2016).
Il terzo motivo, sul mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen., è versato in fatto e manifestamente infondato. Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U n. 13681 del 25/02/2016). Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018); è adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti ritenuto decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018). Il giudice di appello ha escluso la particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta e della sua non occasionalità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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