Unicità del rapporto esecutivo e divieto di reiterata sospensione dell’ordine di carcerazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 3274 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione di pene concorrenti, una volta emesso dal pubblico ministero il provvedimento di unificazione ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen., le pene detentive temporanee inflitte con distinte sentenze si considerano, per effetto del rinvio operato dall’art. 80 cod. pen., come pena unica per ogni effetto giuridico, ai sensi dell’art. 76 cod. pen.. Ne deriva che il condannato non può ottenere la scissione del rapporto esecutivo per le singole pronunce al fine di conseguire, per una condanna autonoma, la sospensione dell’esecuzione e il mantenimento in libertà.
Il principio di unicità del rapporto esecutivo, che comporta l’inammissibilità di un secondo provvedimento di sospensione per una pena già compresa nel cumulo, opera anche quando la precedente sospensione, disposta ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. per il condannato agli arresti domiciliari, sia stata revocata non per l’esito negativo dell’istanza di misura alternativa, ma per la sopravvenuta sottoposizione dell’interessato a custodia cautelare in carcere nell’ambito di un diverso procedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza del condannato volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica. Il condannato, dopo una prima condanna divenuta irrevocabile mentre era sottoposto agli arresti domiciliari, era stato successivamente sottoposto a custodia cautelare in carcere nell’ambito di un distinto procedimento, conclusosi con una seconda condanna.
A seguito della revoca della sospensione disposta per la prima condanna, il pubblico ministero aveva cumulato le pene. Il difensore sosteneva che, per la pena relativa al secondo procedimento, andasse emesso un autonomo ordine di esecuzione con contestuale sospensione, essendo il condannato, in quel momento, nella condizione di soggetto libero non ostativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui l’emissione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti, pur avendo natura amministrativa, determina l’unicità del rapporto esecutivo. In virtù del rinvio agli artt. 71 e ss. cod. pen. operato dall’art. 80 cod. pen., le pene concorrenti si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, sicché il condannato è soggetto a esecuzione contemporanea per tutte le condanne confluite nel cumulo.
La Corte ha escluso che, in presenza di un provvedimento di unificazione, il condannato possa invocare la scissione del rapporto esecutivo per ottenere la sospensione in relazione a una sola delle pene. Il pubblico ministero è tenuto a provvedere al cumulo anche quando le singole pene, considerate autonomamente, sarebbero suscettibili di sospensione. Una volta unificata la pena, ove questa superi i limiti di legge per l’accesso alle misure alternative, la sospensione non può essere più disposta.
Quanto agli argomenti del Procuratore generale, la Corte li ha ritenuti non condivisibili, valorizzando il principio secondo cui la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., opera solo nei confronti del condannato che si trovi in stato di libertà e va, invece, esclusa se questi sia già detenuto, a nulla rilevando che si tratti di custodia cautelare o di espiazione di pena per altro titolo.
Tale lettura è stata giustificata dalla Corte con argomenti teleologici, fondati sulla ratio della disciplina, e letterali, desunti dal disposto dell’art. 656, comma 9, lett. b), cod. proc. pen., nonché da considerazioni logico-sistematiche, legate alla unitarietà dell’esecuzione sancita dall’art. 663 cod. proc. pen.. Il rigetto del ricorso è derivato dalla constatazione che la revoca della sospensione per la prima condanna non incide sulla validità del cumulo, dovendosi considerare le pene come un tutt’uno inscindibile. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
Nota della Redazione
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