Inammissibile in cassazione la richiesta di rivalutazione documentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15600 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si sostanzi nella richiesta al giudice di legittimità di riesaminare la documentazione acquisita agli atti e di sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito. La contestazione circa l’esistenza e la conformità all’originale di un documento richiamato dal giudice d’appello, se formulata in modo estremamente generico, non assolve l’onere di specificità della censura. Il controllo di legittimità non può estendersi alla rivalutazione delle affermazioni di fatto contenute nella sentenza impugnata.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di ruolo della Regione Campania sin dal 1972, chiese l’applicazione dell’art. 19, comma 1, legge Regione Campania n. 1 del 2007 e la ricostruzione della carriera, con inquadramento nella categoria C e successivamente nella categoria D. La domanda fu proposta davanti al Tribunale, che la rigettò.
Proposto appello, la Corte d’appello di Napoli confermò il rigetto. La lavoratrice ha quindi investito la Cassazione con un unico motivo, affidato alla violazione di plurime disposizioni processuali e contrattuali, riproponendo la questione del trattamento economico e di carriera negato dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava la violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., dell’art. 12 preleggi, dell’art. 19 legge Regione Campania n. 1 del 2007, dell’art. 4 CCNL Regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999, della dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL Enti locali 2002-2005 e della legge Regione Campania n. 26 del 1982. La ricorrente contestava l’attestato del Settore Stato giuridico regionale richiamato dalla Corte territoriale, sostenendo di non averlo mai prodotto, e lamentava lo smarrimento di altro attestato proveniente dalla Giunta regionale.
La Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile. Il motivo si risolve, in realtà, nella richiesta di riesaminare la documentazione agli atti e di sostituire una diversa interpretazione a quella del giudice d’appello: operazione non consentita nel giudizio di legittimità, che non può rivalutare il merito della vicenda.
Quanto alla contestazione sull’esistenza e sulla conformità all’originale dell’attestato, la Corte l’ha ritenuta priva di rilievo. Il giudice d’appello ne aveva espressamente accertato la presenza agli atti, mentre la ricorrente si è limitata a una censura sul punto estremamente generica, inidonea a scalfire l’accertamento compiuto.
Il Collegio ha poi ribadito di non poter rivalutare le affermazioni della sentenza impugnata, secondo cui la delibera della Giunta regionale n. 2685 del 1987 non aveva alcun collegamento con il concorso interno di cui aveva beneficiato la ricorrente, e secondo cui quest’ultima, dal 1° gennaio 1983, aveva conseguito il passaggio al sesto livello, configurante un transito tra diverse aree professionali.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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