Preclusioni nel giudizio prevenuto dopo riunione per continenza (Cass. civ. Sez. III n. 15599 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di riunione di cause tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili, nel giudizio prevenuto, solo le attività soggette a scansioni processuali dettate a pena di decadenza e riferite all’oggetto comune al giudizio preveniente. Tali preclusioni non si comunicano né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente. La regola risponde al principio del ne bis in idem e allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale. Nel giudizio di legittimità, la censura sull’interpretazione del contratto è ammissibile solo per mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica o radicale inadeguatezza della motivazione, restando la non chiarezza della clausola un presupposto di fatto riservato al giudice del merito.
Il Fatto
Nel 2006 un condominio stipulava con una società operante nel settore energetico un contratto di fornitura di prodotti per riscaldamento, della durata di tre anni, al prezzo di listino C.C.I.A.A. con sconto del 25% al litro. Dopo circa sette anni di regolare esecuzione insorgevano contrasti sul calcolo dello sconto. Il condominio conveniva la società davanti al Tribunale di Genova per accertare l’inesistenza del credito di quest’ultima, chiedendo la restituzione degli importi versati in eccedenza e il risarcimento del danno per l’asserito inadempimento nell’obbligo di custodia del bruciatore.
In parallelo la società otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per le forniture del periodo dicembre 2012 – marzo 2013. Il condominio proponeva opposizione eccependo la litispendenza e la continenza con il giudizio genovese, poi riassunto davanti al Tribunale di Genova e ivi riunito al primo. La sentenza di primo grado accoglieva in parte la domanda del condominio; la Corte d’appello, in totale riforma, rigettava tutte le domande del condominio e accoglieva le pretese della società. Il condominio ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 39 e 273 cod. proc. civ. e delle norme sulle preclusioni istruttorie. Il ricorrente sosteneva che la società avesse eluso, con l’avvio del secondo giudizio, le preclusioni già maturate a proprio carico nel giudizio preventivamente radicato, avente ad oggetto l’accertamento negativo del medesimo credito.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, n. 18808 del 2021, cui si affianca, conforme, Cass., sez. III, n. 9390 del 2023) e ne fa propria la regola: dopo la riunione di cause in rapporto di continenza pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni del giudizio preveniente non si comunicano a quelle attività assertive e probatorie che riguardano la parte del giudizio prevenuto non comune con il preveniente. La ratio è nel ne bis in idem e nella necessità di non favorire l’abuso del processo.
Nel caso concreto i due giudizi avevano in comune l’oggetto della cognizione: l’uno domanda di accertamento negativo del credito con condanna alla restituzione del versato in eccedenza, l’altro domanda di condanna per il credito della cui inesistenza si discuteva. Il primo motivo è pertanto fondato.
Il secondo motivo lamentava la violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., sostenendo che il senso letterale della clausola sullo sconto non fosse chiaro e imponesse il ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici. La Corte lo dichiara inammissibile: la non chiarezza della clausola è un presupposto di fatto riservato al giudice del merito, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla scelta e all’applicazione della regola ermeneutica sul presupposto accertato. La censura investe inoltre il risultato interpretativo, anch’esso riservato al giudice del merito, e la mera contrapposizione tra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta in appello non è utile all’annullamento (Cass., Sez. I, ord. n. 995 del 2021).
La Corte accoglie quindi il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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