Rivalutazione indiziaria non sindacabile in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. 4 n. 15655 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché versato in fatto, il ricorso per cassazione che, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria, solleciti in realtà una rivalutazione del quadro indiziario già compiutamente apprezzato dal Tribunale del riesame. Al giudice di legittimità è preclusa la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella operata nei precedenti gradi di merito o cautelari. La richiesta di una valutazione alternativa degli elementi indiziari non integra i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Con ordinanza del 23/12/2025, il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di illecita cessione di sostanza stupefacente, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione.

Avverso l’ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, contestando la ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al delitto associativo. Con il secondo, lamentava l’inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen. per non essere stata apprezzata l’attualità del pericolo di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la stessa lo ha qualificato come inammissibile perché versato in fatto.

La Corte ha osservato che l’ordinanza impugnata non presentava alcuna violazione normativa, sostanziale o processuale, né vizi motivazionali. Il Tribunale del riesame aveva, infatti, compiutamente affrontato il profilo della gravità indiziaria, evidenziando che gli elementi acquisiti — attività di pedinamento e osservazione, captazioni telefoniche e sequestri di sostanze — dimostravano a livello indiziario sia l’esistenza di una struttura dedita allo spaccio di droga, sia la consapevole affiliazione dell’indagato.

La Corte ha inoltre precisato che le deduzioni difensive non coglievano nel segno, poiché gli elementi indiziari non si sostanziavano nelle sole risultanze dell’attività captativa, che, peraltro, non richiederebbero riscontri estrinseci. La messa a disposizione dell’abitazione per l’occultamento dello stupefacente risultava provata anche dagli esiti delle attività di osservazione e dai sequestri, ed emergeva che l’indagato aveva intrattenuto rapporti con tutti gli affiliati.

La doglianza, pertanto, era volta a ottenere una rivalutazione del quadro indiziario, con una valutazione alternativa rispetto a quella operata dal Tribunale del riesame. Tale operazione è, tuttavia, preclusa al giudice di legittimità, che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito o cautelari. Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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