Bancarotta fraudolenta e preferenziale: dolo generico e finalità composita (Cass. pen. Sez. V n. 33217 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. La prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, non essendo sufficiente la generica asserzione che essi siano stati assorbiti da costi gestionali non documentati né precisati nel loro ammontare. In tema di bancarotta preferenziale, il dolo specifico non è configurabile quando il pagamento sia volto in via esclusiva o prevalente alla salvaguardia dell’attività, ma sussiste anche quando tale finalità si sommi, in modo composito, a quella di avvantaggiare taluni creditori, poiché la norma richiede il dolo specifico e non anche il dolo esclusivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso la sospensione condizionale della pena alla titolare di una ditta individuale esercitante attività di ristorazione, dichiarata fallita nel novembre 2019. La ricorrente era stata ritenuta responsabile, in primo grado, di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta preferenziale, con l’aggravante della commissione di più fatti di bancarotta.
Avverso la pronuncia di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi: l’asserita illogicità della motivazione in ordine alla distrazione, la mancata derubricazione nel meno grave reato di bancarotta semplice e l’insussistenza del dolo specifico nel reato di bancarotta preferenziale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel rigettare il ricorso, muove dal principio della reciproca integrazione motivazionale tra sentenza di primo e di secondo grado: quando le due decisioni di merito concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, esse formano un unico corpo argomentativo. Corollario è il requisito di specificità dei motivi, che non possono eludere il confronto critico con gli snodi argomentativi dei giudici di merito, né sollecitare una rivisitazione nel merito della regiudicanda, preclusa in sede di legittimità.
Quanto alla distrazione, la Corte ricorda l’orientamento costante secondo cui la prova può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, in ragione dell’obbligo di verità gravante sul fallito interpellato dal curatore. Le informazioni rese devono essere specifiche e consentire il recupero dei beni o la conoscenza della loro sorte. I prelievi di denaro privi di giustificazione nell’interesse dell’impresa sono configurabili come illecite sottrazioni: nel caso concreto erano emersi prelevamenti ingenti e di ignota destinazione in un arco temporale di piena decozione, non ancorabili a parametri di ragionevolezza commerciale. I rilievi difensivi su pagamenti in contanti al personale o su lavori di ristrutturazione sono stati giudicati generici e indeterminati.
Sul dolo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22474 del 2016: nella bancarotta per distrazione è sufficiente la cosciente volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse da quella di garanzia. La prova dell’elemento psicologico può desumersi dalle concrete modalità esecutive dell’azione. Le sentenze di merito avevano valorizzato la mancata indicazione, nei bilanci e nella contabilità, della causale del drenaggio di cassa, accertando la piena padronanza e volizione del dirottamento delle risorse.
Infine, sul terzo motivo, la Corte conferma che il dolo della bancarotta preferenziale è specifico e non esclusivo: esso sussiste anche quando la finalità di salvaguardia dell’attività si sommi a quella di favorire taluni creditori in danno di altri. I giudici di merito avevano rimarcato i pagamenti a creditori chirografari in presenza di rilevante esposizione verso l’Erario, creditore privilegiato, in violazione della par condicio creditorum, e la contestuale assenza di ogni ragionevole prospettiva di risanamento. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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