Rinuncia all’aggravante e procedibilità d’ufficio nel ricorso del PM (Cass. pen. Sez. 5 n. 15651 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero, in virtù del principio di irretrattabilità dell’azione penale, non ha il potere di rinunciare in dibattimento a una circostanza aggravante già ritualmente contestata: la sua eventuale dichiarazione è priva di effetto e non incide sull’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla sussistenza dell’aggravante. Laddove l’aggravante contestata (come quella di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.) renda il reato procedibile d’ufficio, la sua rituale contestazione preclude la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela. Inoltre, in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comporta l’applicabilità del regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza: pertanto, per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 114/2024, il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento e l’unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per difetto di querela. Il giudice aveva dato atto che il pubblico ministero, all’udienza, aveva rinunciato all’aggravante dell’avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio, ritenendo così venuta meno la condizione di procedibilità d’ufficio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo l’errore di diritto in cui era incorso il Tribunale, non potendo il pubblico ministero rinunciare a una circostanza aggravante ritualmente contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rammentando il principio di irretrattabilità dell’azione penale, in base al quale il pubblico ministero, in corso di dibattimento, non può eliminare una circostanza aggravante già oggetto di rituale contestazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 39765 del 2025; Sez. 2, n. 18617 del 2017).
La rinuncia del pubblico ministero è stata pertanto qualificata come priva di effetto e inidonea a incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devolutagli (cfr. Sez. 5, n. 8998 del 2022). La Corte ha evidenziato che il Tribunale, pur avendo preso atto della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., che rendeva il reato procedibile d’ufficio anche in base al regime introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, non aveva minimamente valutato la sussistenza o meno della circostanza stessa.
Quanto al regime impugnatorio, la Corte ha precisato che la sentenza, pronunciata nel luglio 2025, è successiva all’entrata in vigore della legge n. 114/2024, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., rendendo inappellabile per il pubblico ministero le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Richiamando il principio del tempus regit actum, come specificato dalle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto applicabile il nuovo regime, essendo il momento della pronuncia quello in cui sorge il diritto all’impugnazione (cfr. Sez. 5, n. 6984 del 2025).
Ne consegue che il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa. L’annullamento con rinvio è stato pertanto disposto non al giudice dell’appello, ma al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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