Inammissibile il ricorso sul travisamento del fatto in materia di associazione finalizzata (Cass. pen. Sez. VI n. 38826 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione è circoscritto alla sua mancanza, alla sua manifesta illogicità e alla sua contraddittorietà su aspetti essenziali, restando preclusa la verifica dell’adeguatezza e della persuasività delle argomentazioni del giudice di merito. È deducibile il vizio di travisamento della prova, che ricorre quando il giudice fondi il convincimento su una prova inesistente o su un risultato obiettivamente diverso da quello reale, mentre non è deducibile il vizio di travisamento del fatto. La lettura e l’interpretazione delle captazioni, come la scelta del passaggio valorizzato, costituiscono questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e si sottraggono al sindacato di legittimità quando sorrette da motivazione logica e congrua.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 24.06.2025 del Tribunale di Caltanissetta, che in sede di riesame ha confermato la gravità del quadro indiziario per i reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, escludendo però il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Secondo il ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge e in vizio di motivazione per contraddittorietà: pur avendo riconosciuto la stabile dedizione della ricorrente all’attività di spaccio, ne avrebbe escluso il ruolo di partecipe all’associazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ricostruisce anzitutto il percorso del giudice del riesame. Questi, sulla base del dato intercettativo, ha ravvisato una struttura stabilmente organizzata e dedita al narcotraffico solo all’interno di una “cellula”, agente secondo protocolli operativi collaudati, con comune canale di approvvigionamento e minima suddivisione dei ruoli.

Tali dinamiche non sono state ritenute rinvenibili nella diversa “cellula” di cui avrebbe fatto parte la ricorrente. Quest’ultima coadiuvava il compagno nel redditizio giro di affari, cedendo droga e interagendo con i fornitori, ma non era inserita nella struttura associativa, non avendo intessuto alcun rapporto con gli altri presunti sodali.

Il ricorrente, in sostanza, propone una differente lettura del modus operandi della ricorrente e sollecita una alternativa interpretazione degli elementi indiziari. La Corte ricorda che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo ha un orizzonte circoscritto: è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Diversamente, la Corte si trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto.

I vizi di motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità e dalla contraddittorietà su aspetti essenziali non trovano ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo ammissibili doglianze che attaccano la persuasività o la puntualità della motivazione. Nella specie si pone un mero problema di lettura dei colloqui telefonici, questione di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità, avendo il giudice della cautela ripercorso le captazioni con lettura logica e congrua.

Neppure è scrutinabile la scelta del passaggio valorizzato, trattandosi di aspetto afferente al merito. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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