Inammissibile il ricorso del PM che chiede una rivalutazione del compendio indiziario (Cass. pen. Sez. VI n. 38827 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero contesti la valutazione di merito compiuta dal tribunale del riesame e proponga una diversa chiave di lettura del compendio indiziario è inammissibile. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, perché diversamente la Corte diventerebbe giudice del fatto. Mentre è deducibile il vizio di travisamento della prova, che ricorre quando il giudice di merito fondi il convincimento su una prova inesistente o su un risultato obiettivamente diverso da quello reale, non è deducibile il travisamento del fatto. La semiplena cognitio propria della fase cautelare non muta le regole del giudizio di legittimità sul discorso giustificativo.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltanissetta, investito del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, revocava la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato limitatamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, disponeva la scarcerazione per tale titolo e confermava la misura per episodi di detenzione di stupefacente ai fini di cessione.

Il Pubblico Ministero proponeva ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che la struttura associativa fosse configurabile nonostante la diversità degli scopi personali dei sodali e che i colloqui captati dimostrassero stabili rapporti con i fornitori e con altra cellula. Lamentava, inoltre, contraddittorietà della motivazione, avendo il Tribunale riconosciuto una struttura associativa per una cellula e negata per quella dell’indagato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il ricorso introduce argomentazioni che esulano dalle censure ammissibili in sede di legittimità, perché versate in fatto. Il Tribunale aveva ritenuto la gravità del quadro indiziario per la detenzione e cessione di stupefacente, ma non per il reato associativo, ravvisando una struttura stabilmente organizzata solo nella cellula facente capo al gruppo collegato ai fornitori.

Quanto alla posizione dell’indagato, i giudici del riesame avevano valorizzato il dato intercettativo: questi operava in piena autonomia, non aveva instaurato un rapporto fiduciario e di mutuo soccorso, si approvvigionava pagando di volta in volta in contanti e aveva rifiutato di cooperare con gli altri, dimostrandosi un “cane sciolto”. Per il gruppo più ristretto il compendio investigativo orientava verso il concorso di persone, essendo l’apporto del presunto sodale occasionale.

La Corte rileva che le conclusioni poggiano su una lettura logica e coerente del materiale, senza travisamenti della prova né lacune argomentative. Il ricorrente amplifica il significato probatorio di alcuni episodi o propone una differente chiave di lettura del modus operandi, sollecitando una alternativa interpretazione degli indizi.

Richiamando il principio per cui il vizio di motivazione rileva solo quando sia mancante, manifestamente illogico o contraddittorio su aspetti essenziali, la Corte ribadisce che non sono ammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione. Il tema della lettura dei colloqui telefonici è questione di fatto rimessa al giudice di merito, che ha ripercorso le captazioni fornendone lettura congrua.

Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso, restando preclusa ogni rivalutazione delle risultanze processuali già esaminate nei gradi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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