Inammissibili i motivi che non riproducono l’atto di appello (Cass. civ. Sez. III n. 8201 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si denunci la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, quando il ricorrente non riproduca, né direttamente né indirettamente, il contenuto dell’atto di appello. La Corte, in tal caso, sarebbe costretta a ricercare d’ufficio gli elementi che possono supportare il motivo, in contraddizione con l’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il vizio di omessa pronuncia rileva, inoltre, solo in relazione a questioni di merito e non anche a questioni processuali. Il ricorso che censuri una sola delle rationes decidendi idonee a sorreggere la decisione impugnata è parimenti inammissibile, divenendo l’altra definitiva.

Il Fatto

Il locatore di un immobile ad uso diverso intimò sfratto per morosità alla conduttrice per canoni non corrisposti. La conduttrice resistette chiedendo in via riconvenzionale la restituzione delle somme versate in misura superiore a quella pattuita, il risarcimento del danno e l’indennità di avviamento. Mutato il rito, il Tribunale rigettò la domanda di risoluzione e dichiarò inammissibili le domande riconvenzionali.

La Corte d’appello di Napoli accolse l’impugnazione proposta dalla conduttrice, condannando il locatore alla restituzione delle somme e rigettando le ulteriori pretese. Il locatore propose allora ricorso per cassazione con cinque motivi, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ. La Corte lo dichiara inammissibile, perché il vizio di omessa pronuncia può sussistere solo riguardo a questioni di merito e non a questioni processuali, richiamando Cass. n. 10422/2019.

Il secondo motivo, con cui si deduceva la mancata rilevazione d’ufficio del difetto di specificità dell’appello, è parimenti inammissibile per violazione dell’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto dell’appello, impedendo alla Corte di verificarne la potenziale decisività dal solo esame del ricorso.

Il terzo motivo, fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile perché il preteso omesso esame investe una questione e non un fatto storico fenomenicamente apprezzabile, denunciabile semmai ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La questione dell’identità dell’appellante era comunque stata delibata dal giudice d’appello.

Il quarto motivo è infondato. Pur nell’incertezza della denominazione della conduttrice, la Corte territoriale ha accertato che la parte appellante coincideva con quella che aveva partecipato al giudizio di primo grado, come confermato dal riferimento alla partita IVA nell’intestazione della sentenza.

Il quinto motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha censurato tutte le rationes decidendi. Il giudice del merito aveva fondato la decisione su due argomenti: la non efficacia del patto aggiunto, non sottoscritto dalla conduttrice, e la sua nullità per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 79 legge n. 392/1978. Censurata solo la seconda, la prima è passata in giudicato, richiamandosi Cass. n. 13880/2020. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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