Inammissibili motivi nuovi in Cassazione e ricorsi per vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 24601 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri, potendosi valorizzare anche l’assenza di elementi positivi. Non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È inammissibile, perché nuova, la censura di violazione di legge non devoluta al giudice di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. È del pari legittimo ridurre la pena pecuniaria in misura diversa rispetto a quella detentiva in applicazione di una circostanza attenuante.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 04.07.2025, aveva confermato la condanna del ricorrente. Avverso tale pronuncia sono stati proposti due ricorsi per cassazione, con atti distinti, entrambi incentrati sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento di circostanze attenuanti.

Il primo ricorso censurava la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’omessa riduzione della pena pecuniaria a seguito dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen.. Il secondo ricorso lamentava la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo dal rilievo che la motivazione della sentenza impugnata è esente da illogicità evidenti. Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.

È sufficiente, secondo il principio richiamato, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. In questa direzione può essere valorizzata anche l’assenza di elementi positivi, ciò che rende il motivo manifestamente infondato.

Il secondo motivo è respinto su un duplice rilievo. Anzitutto la censura sulla pena pecuniaria non era stata devoluta ai giudici di merito con l’atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva e non consentita proposizione per la prima volta in sede di legittimità. Nel merito, è del tutto legittimo procedere a una riduzione in misura diversa per la pena pecuniaria rispetto a quella detentiva.

Quanto all’unico motivo del secondo ricorso, la Corte rileva che la censura relativa all’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. e alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non era stata previamente dedotta come motivo di appello. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi.

La declaratoria di inammissibilità travolge ogni altra questione e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *