Competenza consegna alla Corte d’appello del distretto dell’arresto (Cass. pen. Sez. 6 n. 10779 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria a seguito di segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (Sis) radica la competenza a decidere sulla consegna nella Corte d’appello del distretto in cui l’arresto è avvenuto, ai sensi dell’art. 5, quinto comma, legge n. 69/2005. Tale criterio è speciale rispetto a quelli della residenza, dimora o domicilio del ricercato e della competenza sussidiaria della Corte d’appello di Roma, che trovano applicazione solo quando la richiesta di consegna sia pervenuta prima dell’arresto. La facoltà della corte di appello di rinviare la consegna ex art. 24 legge n. 69/2005 postula una valutazione di opportunità che non può sostanziarsi nel mero interesse a difendersi nel processo pendente in Italia.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli aveva disposto la consegna di un cittadino italiano alle autorità francesi in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per fatti di riciclaggio e traffico di stupefacenti, anche in forma associata. Il ricorrente, arrestato il 23/02/2026 su segnalazione Sis, contestava la competenza territoriale della Corte partenopea, eccependo che, essendo residente altrove, la competenza sarebbe spettato alla Corte d’appello di Roma ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 69/2005. La difesa lamentava inoltre la violazione degli artt. 18-bis e 24 della medesima legge per la mancata valutazione della pendenza in Italia di un procedimento per riciclaggio a suo carico e la violazione dell’art. 6, lettera e), per l’insufficiente descrizione dei fatti posti a fondamento del mandato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate. Con riguardo alla prima doglianza, ha chiarito che l’art. 5, quinto comma, legge n. 69/2005 configura un criterio di competenza speciale per il caso in cui il ricercato venga arrestato dalla polizia giudiziaria su segnalazione nel Sis, attribuendo la competenza alla Corte d’appello del distretto in cui l’arresto è avvenuto. I criteri sussidiari di cui ai commi secondo e terzo operano invece solo quando la trasmissione della richiesta sia anteriore all’arresto. Nel caso di specie, l’arresto era avvenuto prima della trasmissione del mandato, rendendo incontroversa l’applicabilità del quinto comma.

Quanto ai motivi concernenti la dedotta identità dei fatti, gli stessi sono stati reputati generici. Il provvedimento impugnato e il mandato davano atto della natura e qualificazione giuridica dei reati e delle circostanze fattuali, inclusa la partecipazione del ricorrente tramite gli enti collettivi. Il procedimento pendente in Italia per riciclaggio era tuttavia ancorato a un reato presupposto (false fatturazioni ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000) privo di collegamento con il contesto criminale posto a fondamento della consegna. La Corte ha precisato che la valutazione di tale identità non può limitarsi alla mera contestualità delle iniziative giudiziarie.

Da ultimo, la censura relativa all’art. 24 della legge n. 69/2005 è stata ritenuta inammissibile per genericità. Il ricorrente, infatti, non aveva addotto specifiche ragioni a sostegno dell’interesse alla permanenza in Italia, limitandosi a evidenziare l’esistenza di un procedimento cautelare di natura reale. La Corte ha inoltre precisato che il legittimo impedimento derivante dalla consegna non menoma il diritto di difesa nel processo italiano, che potrà essere esercitato nelle forme consentite dalla legge. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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