Maltrattamento animali: obbligo di motivare l’aumento per la continuazione (Cass. pen. Sez. III n. 1033 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che riconosce la continuazione tra reati, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare in modo distinto l’aumento di pena per ognuno dei reati satellite. L’obbligo motivazionale si fa più stringente quando la pena del reato satellite coincide con il minimo edittale o lo supera, o quando la pena base è applicata nel minimo. In caso di rito abbreviato per reati contravvenzionali, opera la diminuzione della metà di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Il divieto di reformatio in pejus riguarda esclusivamente il dispositivo e il suo contenuto afflittivo, non la motivazione, che può contenere una valutazione più grave. La declaratoria di prescrizione prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresentando un esito più favorevole per l’imputato.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per maltrattamento di animali, truffa e falsità materiali, concedendo la sospensione condizionale della pena. La Corte di appello, in secondo grado, dichiarava non doversi procedere per remissione di querela quanto alle truffe, assolveva per i reati di falso previa riqualificazione e rideterminava la pena per i residui reati di maltrattamento, riqualificati ai sensi dell’art. 727 cod. pen., confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui la violazione del divieto di reformatio in pejus, i vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla continuazione, e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sul maltrattamento, giudicandolo manifestamente infondato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che la detenzione è penalmente rilevante non solo quando determina un processo patologico nell’animale, ma anche quando produce meri patimenti, poiché l’evento della fattispecie è la sofferenza dell’animale, collegata alle condizioni di detenzione da un nesso causale. La legge 22 novembre 1993, n. 473 ha mutato il presupposto della tutela, riconoscendo gli animali come esseri viventi destinatari di tutela diretta.
Quanto al dedotto divieto di reformatio in pejus, la Corte osserva che rileva la statuizione del dispositivo, non la motivazione. Poiché il beneficio della sospensione condizionale è stato confermato nel dispositivo, non si configura alcuna violazione, potendo la motivazione contenere una valutazione più grave della violazione commessa.
Il nucleo del decisum riguarda il trattamento sanzionatorio. I giudici di appello avevano spiegato la scelta della sanzione detentiva, ma non avevano adeguatamente illustrato il calcolo della pena: non era stato individuato il quantum per il reato contravvenzionale satellite, né era stata operata la diminuzione della metà prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per il rito abbreviato.
La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ogni reato satellite. L’obbligo motivazionale si rafforza quando la pena coincide con il minimo edittale o lo supera, o quando la pena base è applicata nel minimo.
Essendo fondati tali motivi, la sentenza è annullata senza rinvio perché i reati residui sono estinti per prescrizione, maturata nel corso dei giudizi di merito senza sospensioni. La Corte ricorda infine che la prescrizione prevale sulla particolare tenuità del fatto, lasciando quest’ultima inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.
Nota della Redazione
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