Inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. I n. 14991 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, tenda in realtà a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile. La censura di art. 115 cod. proc. civ. è configurabile solo ove il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi; la pretesa violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, non quando si lamenti che esso sia stato male esercitato. In tal caso la doglianza è ammessa solo per i gravissimi vizi di motivazione al di sotto del “minimo costituzionale”. L’interpretazione dei contratti è attività di fatto propria del giudice di merito: il sindacato di legittimità si limita alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, senza che possa essere contrapposta una diversa soluzione ermeneutica.
Il Fatto
La società consortile ricorrente proponeva opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di una società, chiedendo l’ammissione di crediti per costi consortili, spese legali e imposta di registrazione. Il Tribunale, in parziale accoglimento, ammetteva in via chirografaria solo una parte delle somme richieste, escludendo in particolare il credito per i contributi consortili relativi all’anno 2008, in quanto non erano state emesse le relative fatture e l’attività consortile era cessata dal 1° febbraio 2008 per la perdita della commessa pubblica.
Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi, deducendo vizi di motivazione, violazioni delle regole di valutazione delle prove, inopponibilità delle scritture contabili, errore nell’interpretazione statutaria e questioni sui poteri di produzione documentale nel giudizio di opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile l’intero ricorso. I primi due mezzi sottendono critiche di merito: il Tribunale aveva negato l’ammissione del credito per i contributi 2008 sulla base della mancata emissione delle fatture, della cessazione dell’attività consortile e dell’inidoneità delle risultanze di bilancio, i cui valori aggregati non erano interpretabili come contributi maturati. La diversa lettura di una voce di bilancio proposta dalla ricorrente si infrange contro l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 115 cod. proc. civ. opera solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, mentre l’art. 116 cod. proc. civ. consente al giudice di attribuire maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. Quando si deduce che il prudente apprezzamento è stato male esercitato, la censura è ammessa solo in presenza dei gravissimi vizi di motivazione individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, non ravvisabili nel decreto impugnato. La violazione dell’onere probatorio è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella onerata, non se si censura la valutazione delle prove.
Il quarto motivo è inammissibile perché censura una tesi difensiva della controparte e non una ratio decidendi. Quanto al quinto, l’interpretazione dei contratti è attività di fatto esclusiva del giudice di merito; il sindacato di legittimità si limita alla verifica dei canoni di ermeneutica, e non è consentito contrapporre una diversa e più favorevole soluzione interpretativa. Il Tribunale aveva fornito una specifica e plausibile lettura dell’art. 7 dello statuto, correlando l’obbligo contributivo all’esercizio dell’attività consortile.
Infine, il sesto motivo è inammissibile: il Tribunale si è conformato alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’opponente che indichi nel ricorso introduttivo, per relationem, i documenti già depositati davanti al giudice delegato non ha l’onere di versarli ex novo; tale principio va esteso, per identità di ratio, anche all’opposta che indichi nella memoria di costituzione gli allegati già prodotti.
Nota della Redazione
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