Responsabilità precontrattuale della P.A. e accertamento di fatto del giudice di merito (Cass. civ. Sez. III n. 7498 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della sussistenza dei presupposti della responsabilità precontrattuale si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato. Integrano la fattispecie, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., l’esistenza di trattative giunte a uno stadio idoneo a ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, la loro interruzione senza giustificato motivo e l’assenza di fatti che escludano tale affidamento. Chi, in cassazione, proponga una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella del giudice di merito non denuncia violazione di legge, ma sollecita un riesame del merito inammissibile. La censura di travisamento della prova è inammissibile quando non si confronti con l’effettiva motivazione e si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto.

Il Fatto

La società ricorrente aveva agito nei confronti del Comune per far accertare la responsabilità precontrattuale dell’Ente in relazione a una trattativa per la locazione di un immobile, interrotta prima della stipula del contratto. Il Tribunale di Campobasso, con decisione non definitiva, aveva riconosciuto tale responsabilità e disposto il prosieguo del giudizio.

Il Comune ha proposto appello e la Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento del gravame, ha annullato la decisione di primo grado, escludendo la responsabilità e compensando le spese. La società ha allora proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, cui il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investivano l’omessa pronuncia del giudice d’appello su eccezioni di inammissibilità del gravame — per asserita mancanza di riserva preventiva e per difetto di specificazione dei motivi ex art. 342 cod. proc. civ. La Corte ha disatteso entrambi: quanto al primo, la riserva è richiesta solo quando si impugni la sentenza non definitiva insieme a quella definitiva, mentre nel caso di specie era stata impugnata la sola sentenza non definitiva; quanto al secondo, la decisione impugnata aveva riportato analiticamente i motivi di appello e, accogliendo il gravame, li aveva esaminati e condivisi, così sottraendosi al vizio di omessa motivazione.

Il nucleo del ricorso riguardava i motivi dal terzo al settimo, esaminati congiuntamente per connessione. La ricorrente deduceva travisamento della prova e motivazione apparente, sostenendo che le trattative avevano coinvolto l’intera struttura amministrativa dell’Ente e non solo il Sindaco, e censurava l’esclusione della responsabilità dell’Ente fondata sull’assenza di atti deliberativi e di copertura finanziaria, in violazione degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. e del T.U.E.L.

La Corte ha ribadito il quadro dei presupposti della responsabilità precontrattuale e ha ricordato come la relativa verifica costituisca accertamento di fatto insindacabile, richiamando i propri precedenti Cass. n. 10413 del 2017 e Cass. n. 7545 del 2016. Ha osservato che la ricorrente non contestava l’individuazione dei presupposti operata dal giudice d’appello, ma ne ricostruiva i fatti secondo una lettura diversa delle risultanze istruttorie, chiedendo così un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.

Quanto al preteso travisamento della prova, la Corte ha rilevato come la decisione d’appello avesse espressamente richiamato i documenti, osservando che la nota del Sindaco con la disponibilità ad accettare la proposta era stata comunicata alla società con esplicita specificazione della necessità dell’approvazione del bilancio comunale, e che note successive del Dirigente avevano ribadito la necessità di specifici atti deliberativi per la stipula del contratto di locazione.

La Corte ha inoltre considerato che la società aveva già concesso in locazione il primo piano dell’immobile e conosceva quindi le formalità e gli adempimenti necessari per contrattare con l’Ente locale, circostanza che escludeva un suo ragionevole affidamento indotto dall’altra parte. Le censure sul T.U.E.L. sono state infine giudicate generiche e rivolte alla sentenza di primo grado. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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