Continuazione esterna: errore sull’aumento di pena non emendabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 1076 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di rinvio, nel determinare l’aumento di pena per la continuazione esterna, afferma di uniformarsi al criterio adottato dalla sentenza irrevocabile ma indica una porzione di pena superiore, la sentenza è viziata per contraddittorietà della motivazione. Se, tuttavia, dalla sentenza impugnata non è dato comprendere se il giudice abbia inteso fare riferimento alla misura iniziale dell’aumento stabilita per ciascun reato satellite o a quella risultante dalla riduzione per il rito, l’errore non è emendabile in sede di legittimità. Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello.
Il Fatto
La corte di appello, giudicando in sede di rinvio sul solo punto del riconoscimento del vincolo della continuazione esterna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la continuazione tra il reato di truffa aggravata oggetto del procedimento e la condanna irrevocabile per tredici episodi di truffa. Individuato il reato più grave in quello di cui al capo L della sentenza definitiva, la corte territoriale aveva determinato in mesi tre e giorni dieci di reclusione la porzione di aumento per il reato in esame.
Il condannato ricorre deducendo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della determinazione della pena: la corte avrebbe applicato la stessa misura di aumento già stabilita per gli altri episodi satellite, mentre nella sentenza irrevocabile l’aumento complessivo per i dodici reati satellite era pari a due anni, e dunque a due mesi per ciascun reato, poi ulteriormente ridotto per la scelta del rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato. La sentenza impugnata, pur affermando in motivazione di non volersi discostare dal criterio adottato dalla sentenza irrevocabile per la determinazione della misura dell’aumento a titolo di continuazione, ha in concreto indicato una porzione di pena superiore, pari a mesi tre e giorni dieci di reclusione.
Dal testo della sentenza definitiva emerge invece che la misura complessiva dell’aumento per la continuazione tra il reato più grave e gli altri dodici reati satellite è pari a due anni di reclusione, cioè a due mesi per ciascun reato. Tale aumento, sommato alla pena base di complessivi tre anni, è stato poi ridotto per la scelta del rito abbreviato. È dunque evidente l’errore commesso dalla corte territoriale nella determinazione della misura di aumento.
Tale errore, tuttavia, secondo la Corte non è emendabile in sede di legittimità. Dalla sentenza impugnata, infatti, non emerge se il giudice del rinvio abbia inteso fare riferimento alla misura iniziale dell’aumento stabilita per ciascun reato satellite oppure a quella risultante dalla riduzione conseguente al rito. Il deficit motivazionale impedisce alla Corte di sostituirsi al giudice di merito nella rideterminazione della pena.
Per tale ragione la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello, che dovrà rideterminare l’aumento applicando correttamente il criterio della sentenza irrevocabile e chiarendo espressamente il segmento della misura cui intende riferirsi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.