Ricorso inammissibile se propone censure di merito e diniego attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 35979 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione, proponga in realtà censure di merito volte a ottenere una diversa ricostruzione del fatto. Le determinazioni del giudice di merito in tema di valutazione della prova sono insindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve esaminare tutti gli elementi dedotti o rilevabili, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, potendo anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen. risultare all’uopo sufficiente.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio per il reato di furto in abitazione.
L’esponente ha lamentato vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, alla riqualificazione del fatto nel reato di ricettazione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La questione approda così al giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo si sostanzia in censure di merito, tendenti a ottenere una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti. Tali doglianze esulano dal sindacato di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 930 del 1995, nonché Sez. VI n. 47204 del 2015 e Sez. I n. 42369 del 2006.
Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è apparsa esaustiva e non illogica: essa valorizza la contiguità temporale tra l’introduzione nella proprietà privata delle persone offese e il ritrovamento della refurtiva, nonché la totale inverosimiglianza della versione offerta dal ricorrente. A fronte di tale completo apparato argomentativo, il ricorrente si è limitato a opporre censure di mero fatto, già oggetto dei motivi di appello e ampiamente disattesi.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti per estorsione, frode assicurativa, danneggiamento, furto e cessione di stupefacenti. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Vengono citate Sez. VII n. 39396 del 2016, Sez. II n. 3896 del 2016, Sez. III n. 28535 del 2014, Sez. II n. 2285 del 2004 e Sez. II n. 23903 del 2020.
Il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può risultare sufficiente. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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