Sospensione condizionale già concessa non revocabile per reformatio in peius (Cass. pen. Sez. II n. 35976 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena applicata con la sentenza di primo grado, in difetto di impugnazione del pubblico ministero sul punto, non può ritenersi implicitamente revocata dal giudice di appello, in forza del divieto di reformatio in peius. Ove il giudice di appello, riducendo la pena, ometta di confermare in dispositivo il beneficio concesso, la Corte di cassazione annulla senza rinvio e integra il dispositivo ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., adottando i provvedimenti necessari. Il potere di integrazione è tuttavia circoscritto dal principio devolutivo: esso opera nei limiti della domanda e non può estendersi a statuizioni non investite dal ricorso.
Il Fatto
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando l’affermazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita e riducendo la pena. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi motivazionali e violazione dell’art. 163 cod. pen., lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale e l’assenza di motivazione sul punto, nonostante il beneficio fosse stato richiesto in appello.
La questione centrale riguarda dunque la sorte dei benefici applicati in primo grado quando il giudice di appello riformi la pena senza pronunciarsi espressamente sul loro mantenimento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che la premessa del ricorso è errata. La sospensione condizionale, unitamente alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, era già stata applicata sin dalla sentenza di primo grado. In assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, tale beneficio non poteva considerarsi implicitamente revocato, in base al divieto di reformatio in peius.
Il giudice di appello, procedendo alla riduzione della pena, aveva però omesso di precisare in dispositivo che la pronuncia di primo grado veniva confermata nel resto. L’omissione riguardava tanto i doppi benefici — sospensione della pena e non menzione — quanto le statuizioni civili a favore della parte civile costituita.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio, ritenendo di poter intervenire in forza dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., che consente di adottare direttamente i provvedimenti necessari quando non siano richiesti ulteriori accertamenti di fatto.
Il potere così esercitato è però circoscritto, perché soggetto al principio devolutivo e delimitato dal perimetro della domanda. La Corte non può estendersi ad altri aspetti, quali la mancata conferma delle statuizioni relative alla non menzione della condanna e ai capi civili. Per questi profili la parte interessata potrà attivare la richiesta di correzione dell’errore ex art. 130 cod. proc. pen., rimedio processuale di carattere generale esperibile davanti al giudice che ha emesso il provvedimento.
Nota della Redazione
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