Inammissibile il ricorso per cassazione privo dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. II n. 15423 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non rispondendo tale requisito a un’esigenza di mero formalismo. Esso è funzionale a consentire alla Corte di legittimità di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. La semplice riproduzione letterale dello svolgimento del processo contenuto nella sentenza impugnata, priva dell’indicazione dei fatti essenziali posti a fondamento dei motivi, non soddisfa tale requisito. Sussiste un rapporto di stretta complementarità tra il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti e quello dell’esposizione dei motivi di ricorso, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avanti al Giudice di Pace avverso l’ordinanza ingiunzione con cui era stato sanzionato per una violazione del codice della strada. L’opposizione era stata rigettata e il successivo appello era stato respinto dal Tribunale, che aveva ritenuto legittima la sottoscrizione a stampa del provvedimento, non provata l’insussistenza della delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore e non invalidante l’eventuale carenza di motivazione. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’omessa verifica, da parte del giudice di merito, della notifica del verbale presupposto e la mancata pronuncia sulla tempestività di tale notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorrente non offre una esposizione dei fatti essenziali per comprendere i motivi di critica proposti. Il ricorrente si limita a riportare in modo letterale lo svolgimento del processo contenuto nella sentenza del Tribunale, che però non contiene alcun riferimento alle circostanze di fatto fondanti la pretesa omissione di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, né fa riferimento al profilo della tempestività della notificazione del verbale, valorizzato con il secondo motivo.
La giurisprudenza della Corte, ribadita da ultimo con l’ordinanza n. 1352/2024, ha chiarito che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma consente alla Suprema Corte di conoscere dall’atto gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia. Il ricorso deve contenere, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte, dello svolgimento della vicenda processuale e del tenore della sentenza impugnata.
La Corte valorizza il rapporto di stretta complementarità tra il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti e quello dell’esposizione dei motivi di cui al n. 4 dell’art. 366 c.p.c.: la sintesi dei fatti, di esclusiva pertinenza della parte ricorrente, è funzionale a rendere intellegibili i motivi di ricorso, consentendo al giudice di legittimità di valutare se essi siano deducibili e pertinenti, come già affermato da Cass. n. 16618/2025.
Nel caso di specie, la comprensione dei motivi di critica richiederebbe alla Corte di riesaminare direttamente gli atti e la documentazione acquisita nelle fasi di merito, in contrasto con la funzione del giudizio di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 900,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c., e alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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