L’inammissibilità del ricorso cautelare non consente il riesame del compendio indiziario (Cass. pen. Sez. 2 n. 17284 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il ricorso avverso un’ordinanza cautelare che solleciti una diversa valutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari già esaminate dal tribunale del riesame. Il giudice di legittimità non è titolare di alcun potere di revisione delle valutazioni fattuali riservate al giudice della cautela, potendo il sindacato estendersi solo alla verifica che il provvedimento dia conto delle ragioni giuridicamente significative e sia immune da manifeste illogicità. Sono pertanto inammissibili le censure che investano la sufficienza, la congruità o la maggiore o minore persuasività dell’apparato argomentativo del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. e disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di una donna indagata per il reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen., con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..

Il provvedimento riformava la precedente ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, ritenendo insussistente la gravità indiziaria, aveva rigettato la richiesta cautelare. Il difensore dell’indagata proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che, secondo il consolidato orientamento, il giudice di legittimità non è titolare di alcun potere di revisione delle valutazioni fattuali compiute dal giudice del riesame, ivi incluse quelle relative alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alle caratteristiche soggettive dell’indagato e all’apprezzamento delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura applicata. Ha richiamato, sul punto, Sezioni Unite n. 11 del 2000 e le successive pronunce conformi.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto l’ordinanza impugnata dotata di motivazione puntuale, coerente e non meramente apparente, fondata sugli esiti delle intercettazioni, sul sequestro e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. La doglianza è stata pertanto ricondotta alla sollecitazione di una rivalutazione del compendio indiziario, operazione preclusa in sede di legittimità.

In relazione al secondo motivo, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, la Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva articolato un giudizio prognostico negativo circa l’adeguatezza di misure non detentive, fondato sulla stabile rete di collegamenti di matrice criminale e sulla concreta possibilità di reiterazione di condotte illecite, rendendo necessaria la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, nonché la rimozione dell’effetto sospensivo dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 310, comma terzo, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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