Inammissibile il ricorso per maltrattamento animale e invasione di terreni (Cass. pen. Sez. VII n. 2285 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le doglianze che si limitino a enunciare la violazione di legge o il vizio di motivazione, senza indicare in modo puntuale le ragioni di contraddittorietà o di illogicità del provvedimento impugnato, non integrano i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e rendono il ricorso inammissibile. La doglianza meramente enunciata e del tutto sganciata da una critica alla motivazione non assolve all’onere di specificità che la legge pone a pena di inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in secondo grado, per i reati di cui agli artt. 56, 110, 544-bis cod. pen., per avere tentato di cagionare la morte di un animale gettandolo vivo in un cassonetto, nonché per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., in relazione all’art. 639-bis cod. pen., per avere invaso terreni appartenenti a un Parco nazionale, danneggiandoli.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello il condannato propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione dell’art. 544-bis cod. pen. e vizio di motivazione, per la mancata valutazione di dichiarazioni testimoniali e per la configurabilità di un reato impossibile per inidoneità dell’azione; erronea affermazione dell’appartenenza dei capi di bestiame all’azienda dell’imputato; insussistenza del reato di invasione di terreni sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva anzitutto che le doglianze non sono riconducibili alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen., perché meramente enunciate, prive di specificità e del tutto sganciate da una critica alla motivazione della sentenza impugnata, che risulta invece logica e coerente quanto a tutti i profili essenziali.
Sul primo motivo, la Corte osserva che dagli stessi stralci dell’istruttoria riportati nel ricorso emerge con chiarezza che il ricorrente aveva impartito al concorrente l’ordine di gettare l’animale vivo nel cassonetto, circostanza confermata dalle testimonianze raccolte e dallo stesso comportamento dell’imputato. Appare quindi meramente ipotetica, e contraria a logica, la tesi difensiva secondo cui l’animale non avrebbe subito alcun danno dalla collocazione in un cassonetto con coperchio.
Quanto agli altri motivi, la sentenza impugnata si fonda sull’identificazione dei capi di bestiame da parte del guardiaparco, che aveva verificato la corrispondenza tra il numero della targhetta auricolare e l’elenco depositato presso l’amministrazione competente. La consapevole volontà di occupare i terreni del Parco emerge dalle dichiarazioni dei dipendenti e dal complesso delle prove testimoniali, oltre che dal danno arrecato alla flora e dalla protrazione nel tempo dell’occupazione.
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, la Corte esclude che nella specie ricorrano elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono pertanto, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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