Conversione della pena pecuniaria e distinzione tra insolvenza e insolvibilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 17204 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione delle pene pecuniarie, l’insolvenza del condannato, disciplinata dall’art. 102 legge n. 689/1981, ricorre quando il mancato pagamento entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione sia colpevole, non essendo giustificato da uno stato di incapacità economica; in tal caso la pena è convertita in semilibertà sostitutiva. L’insolvibilità, regolata dal successivo art. 103, presuppone invece un inadempimento incolpevole, determinato da disagiate condizioni economiche e patrimoniali, e comporta la conversione in lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in caso di opposizione del condannato, in detenzione domiciliare sostitutiva. Le disposizioni sulle sanzioni sostitutive hanno natura sostanziale e, pertanto, in caso di successione di leggi nel tempo, si applica la disciplina vigente al momento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen..

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la conversione di una pena pecuniaria di euro 16.000, irrogata all’imputato per reati in materia di stupefacenti, in giorni di semilibertà sostitutiva, riscontrando la mancanza di condizioni di assoluta impossibilità al pagamento. Il condannato, formalmente privo di redditi, risultava intestatario di tre veicoli e gravato da reiterati precedenti per reati lucrogenetici, circostanze che inducevano a ritenere la disponibilità di mezzi economici illeciti. Avverso l’ordinanza di rigetto dell’opposizione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, insistendo sullo stato di indigenza e sulla mancata valorizzazione delle sentenze di condanna che non avevano disposto sequestri di denaro.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo introdotto dalla riforma Cartabia, evidenziando la netta distinzione tra l’istituto dell’insolvenza di cui all’art. 102 legge n. 689/1981 e quello dell’insolvibilità disciplinato dall’art. 103 della medesima legge. Il primo ricorre quando l’inadempimento è colpevole, non essendo giustificato dallo stato di incapacità economica e patrimoniale del condannato; il secondo presuppone invece un inadempimento incolpevole, derivante da condizioni disagiate accertate al momento dell’esecuzione.

La Suprema Corte ha precisato che le norme in tema di sanzioni sostitutive hanno natura sostanziale e, come tali, sono soggette alla disciplina della successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., applicandosi pertanto la formulazione vigente anche alle pene divenute definitive prima della riforma, con richiamo alle Sezioni Unite n. 11397 del 1995 e alle successive pronunce Sez. 5, n. 45583 del 2024 e Sez. 5, n. 33149 del 2024.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha scrutinato la sussistenza dell’insolvibilità, escludendola sulla base della titolarità di più veicoli e dei relativi costi di gestione, nonché dei precedenti per reati lucrogenetici. Il ragionamento è stato ritenuto immune da vizi: la derivazione di redditi illeciti dall’attività acclarata con condanne irrevocabili rappresenta una conclusione logica, a prescindere dall’avvenuto sequestro di somme in quei procedimenti. Il ricorrente, inoltre, non ha documentato la provenienza dei redditi necessari a sostenere i costi delle vetture, né ha avanzato richiesta di pagamento rateale.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni per escludere l’ulteriore sanzione pecuniaria ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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