Ricorso inammissibile per motivi reiterati conferma recidiva e confisca (Cass. pen. Sez. 7 n. 18306 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di secondo grado, omettendo una critica argomentata alla sentenza impugnata. Il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, restando escluso quando anche uno solo di essi riveli una lesione del bene giuridico non minima. La recidiva non è un automatismo fondato sul dato formale della precedente condanna, ma postula una verifica concreta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale. La confisca della somma di denaro e dell’autovettura è legittima quando sussista un nesso eziologico con l’attività di spaccio.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità, l’erronea conferma della recidiva e l’illegittimità della confisca dell’autovettura e del denaro.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso costituivano una mera reiterazione di quelli già proposti in appello e disattesi dai giudici di merito. Tale circostanza li rendeva non specifici e meramente apparenti, inidonei ad assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Nel merito, la prima censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha richiamato il principio per cui l’ipotesi della lieve entità non può configurarsi quando la valutazione complessiva degli elementi — relativi all’azione e all’oggetto materiale del reato — non conduca all’affermazione di una minima offensività. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato elementi rivelatori della professionalità e non estemporaneità dell’attività di spaccio, fornendo una motivazione adeguata sul diniego dell’attenuante.

La censura relativa alla recidiva è stata parimenti respinta. La decisione impugnata si era attenuta al principio secondo cui la recidiva non è un automatismo, richiedendo una verifica concreta della sua significatività in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale. I giudici di merito avevano fondato la conferma della recidiva non su un generico richiamo ai precedenti, ma sulla presenza di tre precedenti specifici in materia di stupefacenti e di ulteriori condanne per reati gravi, elementi indicativi della persistente inclinazione alla violazione della legge penale.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la confisca della somma di denaro, in quanto sussistente il nesso eziologico con le cessioni di stupefacenti, e dell’autovettura, utilizzata come deposito e quindi strettamente connessa all’attività di spaccio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ritenuta equa ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *