Spese di custodia di bene sequestrato: ricorso qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. VI n. 1095 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di prevenzione, l’ordinanza del tribunale che decide sulla richiesta di restituzione delle somme anticipate per i compensi liquidati a un collaboratore dell’amministratore giudiziario non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è soggetta all’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione. La circostanza che il provvedimento sia stato emesso all’esito di un’udienza con contraddittorio pieno non elimina la necessità della fase di opposizione. Il ricorso proposto avverso tale provvedimento va qualificato, per il principio di conservazione degli atti giuridici, come opposizione in executivis, con trasmissione degli atti al giudice competente.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, Ufficio Misure di prevenzione, con ordinanza del 24 aprile 2024 ha rigettato l’istanza presentata dal legale rappresentante di una società, con la quale si chiedeva la restituzione delle somme anticipate per la liquidazione dei compensi spettanti a un coadiutore dell’amministratore giudiziario. La richiesta era fondata sull’intervenuta revoca del sequestro, in forza della quale dette spese dovevano essere poste a carico dell’erario.

Avverso tale provvedimento il legale rappresentante della società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione degli artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente ha sostenuto che le spese, finalizzate all’esecuzione della misura del sequestro, dovevano essere ripetute dalla società poiché la relativa ragione era venuta meno per effetto della revoca del vincolo reale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione di competenza, evidenziata dal Procuratore generale nella requisitoria scritta. Secondo il Requirente, ai profili relativi alle spese di custodia di bene sequestrato nell’ambito di una procedura di prevenzione deve applicarsi la disciplina degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione procede senza camera di consiglio, con ordinanza de plano, avverso la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti al medesimo giudice, che procede poi con le forme dell’incidente di esecuzione.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui solo l’ordinanza emessa all’esito della procedura partecipata è impugnabile tramite ricorso per cassazione, poiché il provvedimento in materia di liquidazione delle spese di custodia di un bene sequestrato non è direttamente impugnabile in cassazione ma è opponibile al giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 1887 del 22/11/1994).

La Corte esamina poi la diversa questione del rendiconto della gestione. L’art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011, al comma 5, ammette il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza adottata dal collegio in camera di consiglio. Si è precisato che l’inosservanza della sequenza procedimentale prevista da tale norma costituisce violazione di legge e può formare oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 18434 del 03/04/2024).

Tale disciplina, tuttavia, ha ad oggetto l’impugnazione del rendiconto, mentre nel caso di specie la società ricorrente censura profili diversi, relativi alla decisione del Tribunale in ordine alla richiesta di restituzione di compensi liquidati a un collaboratore dell’amministratore giudiziario. Si tratta di profili rientranti nell’esecuzione del provvedimento.

Ne deriva che l’ordinanza adottata dal Tribunale non è immediatamente ricorribile in Cassazione. Tale conclusione non è infirmata dalla circostanza che il provvedimento sia stato emesso all’esito di un’udienza caratterizzata da contraddittorio pieno, poiché non può comunque omettersi la fase dell’opposizione. Il ricorso per cassazione è ammissibile, ai sensi dell’art. 111 Cost., solo quando è proposto avverso il provvedimento pronunciato in sede di gravame contro il provvedimento del tribunale che ha deciso sulla liquidazione dei compensi dell’amministratore giudiziario e dei suoi coadiutori.

Pertanto, il ricorso erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, assunto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., deve essere qualificato, per il principio della conservazione degli atti giuridici, come opposizione in executivis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *