Niente rivalutazione del merito se la prescrizione matura dopo l’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 6688 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, postulando indimostrate carenze argomentative della decisione impugnata, miri in realtà a ottenere un riesame nel merito della vicenda processuale. Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, né la deduzione di vizi motivazionali può risolversi in una mera contrapposizione ricostruttiva rispetto alla valutazione delle emergenze probatorie compiuta dal giudice d’appello. La verifica in ordine al decorso dei termini di prescrizione deve essere compiuta con riferimento al momento della pronuncia della sentenza d’appello; la prescrizione maturata in epoca successiva a tale deliberazione non rileva ai fini del giudizio di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non sussistano ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di appello di Bari, che aveva confermato la decisione di primo grado, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essere stato trovato, il 14 luglio 2016, in possesso di un telefono cellulare in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto del Tribunale di Trani, che gli aveva applicato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo carenze argomentative della decisione impugnata e chiedendo il riesame della vicenda processuale, anche sotto il profilo del decorso dei termini di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, rilevandone l’inammissibilità. Il ricorrente, infatti, postulando indimostrate carenze argomentative, chiedeva in realtà un riesame nel merito della vicenda, profilo estraneo al giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 2017, Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 2013, Rv. 254988-01) in materia di sindacabilità della motivazione in cassazione.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la Corte di appello di Bari aveva vagliato la questione della prescrizione nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie, e che le verifiche investigative eseguite erano univocamente orientate in senso sfavorevole al ricorrente, il quale non aveva fornito alcuna giustificazione utile per spiegare il possesso dell’utenza cellulare.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte ha precisato che il decorso dei termini di prescrizione, essendo maturato in epoca successiva alla deliberazione della sentenza d’appello, non rileva ai fini del giudizio di legittimità, dovendo tale verifica essere compiuta con riferimento al momento della pronuncia impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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