Adescamento minorile esclude tenuità e doppia conforme limita il sindacato (Cass. pen. Sez. 3 n. 12333 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di doppia conforme, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è soltanto quello che discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, ovvero manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio. La deposizione della persona offesa di reati sessuali si configura come prova piena, ma richiede un vaglio di credibilità e attendibilità più penetrante rispetto al testimone. Non integra gli estremi del reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen. l’adescamento di minore commesso al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, salvo che non sia accertata l’intenzione di realizzare una delle condotte di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen., essendo configurabile il dolo specifico. Ai fini del diniego dell’attenuante della minore gravità è sufficiente la presenza di un solo elemento di conclamata gravità.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore scolastico, era stato condannato in primo grado per violenza sessuale e adescamento di minorenni ai danni di un’alunna, con le aggravanti del fatto commesso all’interno di un istituto scolastico e ai danni di minore di anni quattordici. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma, aveva riqualificato uno dei reati e rideterminato la pena.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione della legge penale, la carenza di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla sussistenza del reato di violenza sessuale e di adescamento, nonché il mancato riconoscimento dell’attenuante della minore gravità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure relative alla valutazione probatoria, richiamando il principio della doppia conforme. In tal caso, le motivazioni dei giudici di merito convergono in un apparato integrato, e il sindacato di legittimità è limitato alla mancata considerazione di temi probatori decisivi o a travisamenti manifesti, non ravvisabili nella specie.
Quanto alla violenza sessuale, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata idonea a giustificare la valutazione di attendibilità della minore, le cui dichiarazioni erano state giudicate genuine e circostanziate. Ha altresì confermato l’esclusione dell’attenuante della minore gravità, in ragione della reiterazione delle condotte e della spiccata gravità dei fatti, essendo sufficiente un solo elemento di conclamata gravità per il suo diniego.
In merito all’adescamento, la Corte ha precisato che la condotta di adescamento è configurabile anche quando la vittima abbia un’età compresa tra i quattordici e i sedici anni, qualora sia accertato il dolo specifico di commettere una delle condotte di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. Nel caso di specie, tale dolo era stato correttamente desunto dalla condotta complessiva dell’imputato, caratterizzata da attenzioni lusinghiere e da altri episodi di abuso.
Infine, il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, essendo un potere valutativo del giudice di merito, è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità, poiché congruamente motivato.
Nota della Redazione
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