Inappellabilità delle questioni di fatto in materia pensionistica e motivazione apparente (Corte dei Conti Sez. III App. n. 13 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti l’appello è limitato ai motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c.. Le questioni relative alla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio, alla classifica o all’aggravamento costituiscono questioni di fatto e non possono essere dedotte in appello. Il difetto di motivazione su tali questioni è ammissibile solo quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente, per mancato esame di punti decisivi o insanabile contrasto argomentativo. Il vizio non può risolversi nella mera divergenza tra l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice e quello auspicato dalla parte.
Il Fatto
Gli eredi di un ex militare di leva, deceduto nel 2013, impugnavano davanti alla Sezione giurisdizionale per il Lazio il decreto del Ministero della difesa che aveva negato l’aggravamento e la nuova ascrizione a classifica di due infermità: una patologia al ginocchio e una broncopolmonite diffusa, entrambe già riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, richiamando la relazione dell’UML acquisita in sede di ctu: secondo il collegio medico la broncopatia era ascrivibile al tabagismo e alla rilevante obesità, mentre la gonartrosi bilaterale era provocata dall’eccesso ponderale e non dal risalente trauma monolaterale. Gli eredi proponevano appello, dolendosi del mancato confronto tecnico, della composizione del collegio medico e del travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla regola dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici limita l’appello ai motivi di diritto. Richiamando le Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000), la Corte ribadisce che le questioni medico-legali sulla dipendenza, sulla classifica e sull’aggravamento sono questioni di fatto e non possono essere devolute al giudice d’appello. Solo il difetto assoluto o apparente di motivazione apre la porta al gravame.
Quanto al primo profilo di censura, relativo alla composizione del collegio dell’UML, la Corte richiama l’art. 52 legge n. 3/2003, che ha inserito l’art. 4-bis nel d.lgs. 266/1993. Il parere dà atto di essere stato reso in collegi medici istituiti con decreti dedicati, con partecipazione di esperti esterni specialisti e di dirigenti medici. A fronte di tale affermazione, contenuta nel verbale sottoscritto, gli appellanti non hanno fornito prova contraria. La censura, peraltro formulata in termini dubitativi, risulta infondata.
Il secondo profilo attiene al dedotto vizio di motivazione apparente e alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte osserva che il primo giudice si è occupato dell’aggravamento delle patologie, proprio come richiesto nella domanda amministrativa e respinto nel decreto impugnato. Non vi è quindi alcuna alterazione del contraddittorio. Né rileva la mancata citazione della perizia di parte: il giudice non è tenuto a esaminare tutte le prove e tutte le tesi prospettate, dovendosi ritenere implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con la soluzione adottata.
La motivazione impugnata espone un iter logico chiaro e consente di ricostruire le ragioni della decisione. Nel corso della ctu il contraddittorio è stato garantito: le parti sono state avvisate, il CTP di parte ricorrente ha presenziato a una delle operazioni peritali e ha inviato controdeduzioni, di cui il collegio medico ha tenuto conto. Il vizio motivazionale, conclude la Corte, non sussiste.
L’appello è pertanto dichiarato in parte inammissibile e comunque infondato. La parte appellante è condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della difesa, liquidate forfettariamente.
Nota della Redazione
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