Inappellabilità nel merito delle questioni di dipendenza da infermità pensionistica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 23 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c. Costituiscono questioni di fatto, non deducibili come tali in sede di impugnazione, quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di difetto di motivazione su una questione di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. La scelta di non disporre consulenza tecnica d’ufficio rientra nel prudente apprezzamento discrezionale del giudice ed è insindacabile, nei limiti in cui sia congruamente giustificata, non potendo il mezzo supplire alle carenze probatorie della parte ricorrente, fermo restando l’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia polmonare e il conseguente trattamento pensionistico. La domanda era stata respinta dall’amministrazione con una nota di inammissibilità. Investito il giudizio, la Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello aveva annullato quella nota con la sentenza n. 560/2022, ravvisando un’ipotesi di motivazione apparente, e aveva rimesso gli atti al giudice di primo grado.
Riassunto il giudizio, la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria aveva rigettato la domanda con la sentenza n. 45/2023. Il ricorrente ha proposto appello, dolendosi della mancata istruttoria, della mancata acquisizione del parere medico-legale e della cartella clinica, della valutazione delle risultanze sanitarie risalenti al servizio militare e della condanna alle spese. Il Ministero della Difesa ha resistito, chiedendo la declaratoria di inammissibilità per censura di questioni di fatto e, in subordine, il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il tema del perimetro dell’appello pensionistico. L’art. 170, comma 1, c.g.c. ammette l’impugnazione per soli motivi di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio o di guerra. Su questa base l’atto di gravame è dichiarato inammissibile.
Il percorso argomentativo si ancora alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, che ha tracciato i criteri di distinzione. Costituiscono motivi di diritto quelli che investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo, nonché i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in presenza di motivazione assente o apparente. Le questioni medico-legali relative alla dipendenza, alla classifica o all’aggravamento sono parificate dal legislatore a questioni di fatto.
Applicando tali direttrici, la Sezione esclude che nella specie ricorrano le ipotesi di nullità o di motivazione apparente. La decisione di primo grado aveva operato un’analitica ricostruzione della situazione sanitaria, anche alla luce delle considerazioni del consulente di parte. Il giudice territoriale aveva rilevato che l’ospedale militare di Perugia non aveva riscontrato alcuna infermità, che alla visita di controllo successiva al ricovero presso l’ospedale militare di Udine il ricorrente era stato giudicato idoneo e che dalla cartella clinica di quel ricovero non emergeva alcuna diagnosi di tubercolosi.
La Sezione ritiene immune da vizi il ragionamento con cui il giudice di primo grado ha distinto la pleurite sinistra, accertata come reliquato di pregressa affezione risalente a epoca anteriore al servizio militare, dalla patologia broncopolmonare destra, generata da un processo infettivo risolto senza esito invalidante dopo tre settimane di cura.
Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio ribadisce che si tratta di mezzo rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il cui mancato avvalimento è insindacabile nei limiti di una congrua giustificazione, richiamando le pronunce I App. n. 160/2025 e n. 212/2024 nonché Sez. III App. n. 80/2024 e Sez. II App. n. 574/2012. Infine, il motivo sulle spese legali è giudicato infondato, conseguendo la condanna alla soccombenza. Le spese del grado sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di pronuncia in rito, e nulla è dovuto per la gratuità delle cause previdenziali.
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Nota della Redazione
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