Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese di lite (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 334 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la sopravvenuta adozione da parte dell’ente previdenziale dei provvedimenti satisfattivi della pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, non potendosi configurare alcuna utilità ulteriore per la parte. La definizione del processo in tali termini non preclude la condanna alle spese in favore della parte ricorrente, poiché l’amministrazione ha provveduto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell’ente debitore con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, era stato collocato in quiescenza con trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto. Sulla quota retributiva era stata applicata l’aliquota di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, invece di quella più favorevole dell’art. 54 dello stesso decreto. Il pensionato aveva chiesto all’INPS la riliquidazione del trattamento anche in forza delle previsioni dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che estende al personale della Polizia di Stato il beneficio dell’aliquota dell’art. 54.
Non ottenendo riscontro, proponeva ricorso innanzi alla Corte dei conti, chiedendo l’applicazione della quota retributiva secondo l’aliquota invocata, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo o, in subordine, dal 1° gennaio 2022, oltre accessori. Domandava inoltre che nel calcolo della base pensionabile fossero computati i benefici previsti dal d.l. n. 387/1987 e dal d.lgs. n. 165/1997, i c.d. sei scatti.
La Motivazione della Corte
L’INPS si costituiva riferendo di aver agito in autotutela, applicando alla quota retributiva l’aliquota annua del 2,44 per cento con decorrenza dall’entrata in vigore della legge n. 234/2021, e depositava la determinazione di riliquidazione con il cedolino di pensione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il giudice monocratico, ritenuta non documentata l’incidenza dei sei scatti nel calcolo della base pensionabile, disponeva due successive ordinanze istruttorie, con cui invitava l’ente a chiarire le modalità di computo del beneficio. Solo all’esito della seconda richiesta l’INPS precisava che i sei scatti non erano stati considerati nel trattamento controverso, in cui erano stati erroneamente inclusi i benefici combattentistici di cui alla legge n. 336/1970, e comunicava di aver rideterminato la pensione inserendo gli emolumenti spettanti e revocando quelli concessi in difetto dei presupposti.
Preso atto che l’ente aveva adottato i provvedimenti satisfattivi delle domande, confermati dalla difesa del pensionato, la Corte definisce il giudizio con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo l’amministrazione intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del processo.
Sul piano delle spese, il giudice richiama il principio della soccombenza virtuale e condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 1.000,00 comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. L’esito processuale conferma che l’attività satisfattiva postuma dell’ente non elide il diritto della parte alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio.
Nota della Redazione
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