Ripetizione dell’indebito per l’addizionale provinciale all’energia elettrica dichiarata incostituzionale (Cass. civ. Sez. 3 n. 8472 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che istituiva l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, per contrasto con il diritto dell’Unione Europea, comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice del pagamento. Ne consegue che il consumatore finale, che abbia corrisposto al fornitore l’importo a titolo di rivalsa, è legittimato ad agire in ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore stesso, il quale potrà rivalersi nei confronti dello Stato. Inoltre, non è ammessa la detrazione dell’IVA per operazioni erroneamente assoggettate all’imposta, sicché il pagamento dell’IVA su somme non dovute integra un indebito oggettivo e legittima la ripetizione nei confronti del cedente.

Il Fatto

La società Stosa S.p.a. conveniva in giudizio la società Enel Energia S.p.a., sua fornitrice di energia elettrica, chiedendo la restituzione delle somme versate negli anni 2010 e 2011 a titolo di addizionale provinciale sulle accise, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 511/1988. L’attrice sosteneva la non debenza di tali somme, dovendosi disapplicare la norma interna per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.

Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda, ma la Corte d’appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la richiesta e condannava la società fornitrice alla restituzione di quanto versato, inclusa l’IVA. Avverso tale decisione, la società Enel Energia proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.. I primi tre motivi, esaminati unitariamente, sono stati decisi alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988.

La S.C. ha richiamato il proprio consolidato orientamento, formatosi dopo la pronuncia della Consulta, secondo cui la dichiarata illegittimità costituzionale per contrarietà al diritto UE comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. In tal modo, il consumatore finale può esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del fornitore, che potrà a sua volta rivalersi verso lo Stato. Tale conclusione non è inficiata dalla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che ha comunque riguardato una disciplina già travolta dalla declaratoria di incostituzionalità.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha ricordato il principio per cui non è ammessa la detrazione dell’IVA per operazioni erroneamente assoggettate all’imposta, non essendo sufficiente che l’operazione attenga all’oggetto dell’impresa. Ne consegue che il pagamento dell’IVA su una somma non dovuta integra un indebito oggettivo, legittimando la richiesta di restituzione al cedente, come già affermato per fattispecie analoghe (quali la TIA1).

La circostanza che la società creditrice abbia probabilmente già portato in detrazione l’IVA non rileva, poiché, trattandosi di operazione non imponibile, la stessa rimane esposta alla possibilità che l’Amministrazione finanziaria escluda la detrazione. La Corte ha quindi confermato la decisione della corte territoriale, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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