Qualifica di incaricato di pubblico servizio e mansioni di operatore ecologico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15302 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen., non può essere desunta da una generica individuazione delle mansioni, ma deve fondarsi su una specifica fonte, normativa o pattizia, che in relazione allo specifico rapporto di lavoro chiarisca l’ambito della prestazione richiesta al dipendente e le relative caratteristiche in connessione con l’espletamento di un pubblico servizio. A fronte del carattere sostanzialmente materiale ed esecutivo delle mansioni di operatore ecologico, lo svolgimento di ulteriori compiti propri dell’incaricato di pubblico servizio non può essere presupposto, occorrendo la puntuale ricognizione delle declaratorie del contratto collettivo applicabile. Ne consegue che è errata la sentenza che escluda la configurabilità di mansioni meramente esecutive fondandosi sul notorio e non sulla fonte della prestazione.
Il Fatto
Il lavoratore, in virtù di un accordo di mobilità interaziendale, era transitato dalla società cedente alla società di destinazione, affidataria del servizio di igiene urbana ed ambientale di un ente strumentale comunale. Durante il periodo di prova, la società di destinazione aveva disposto il suo rientro alle dipendenze della cedente, motivando il recesso con l’avvenuta applicazione a carico del dipendente della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, asseritamente ostativa all’assunzione stante la sua qualità di incaricato di pubblico servizio.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore, salvo la richiesta risarcitoria. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma, aveva respinto il ricorso, ritenendo il recesso coerente con la causa del patto di prova e giustificato dalla ritenuta qualità di incaricato di pubblico servizio. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della qualificazione del dipendente come incaricato di pubblico servizio e della sua incidenza sulla legittimità del recesso durante la prova. Richiamando la giurisprudenza penalistica, si precisa che, per individuare se l’attività sia pubblica ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen., occorre verificare se essa sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando la forma giuridica dell’ente né il rapporto di lavoro subordinato.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio è assegnata in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni e non curano mansioni di ordine né prestano opera meramente materiale. Vengono richiamate Cass. n. 11417/2003 e Cass. Sez. Un. n. 7958/1992. La qualifica è stata negata a chi, privo di mansioni propriamente intellettive, compia generiche attività materiali in esecuzione di ordini. Con specifico riguardo alle mansioni di operatore ecologico, la giurisprudenza penale (Cass. n. 1957/2023, Cass. n. 3901/2000) ha escluso la qualità di incaricato di pubblico servizio, valorizzando il carattere meramente materiale delle mansioni.
Su questa base il primo motivo è fondato. La Corte rileva che il giudice di appello ha qualificato il lavoratore come incaricato di pubblico servizio sulla base di una generica individuazione delle mansioni, senza indicare la fonte dalla quale le aveva tratte. Tale individuazione richiedeva la puntuale ricognizione del contenuto dei compiti di adibizione, da effettuarsi sulla scorta delle declaratorie del contratto collettivo applicabile.
Di fronte al carattere sostanzialmente materiale ed esecutivo delle mansioni di operatore ecologico, lo svolgimento di ulteriori compiti propri dell’incaricato di pubblico servizio non può essere presupposto: deve necessariamente trarre fondamento da una specifica fonte, normativa o pattizia, che, in relazione allo specifico rapporto, chiarisca l’ambito della prestazione richiesta. Il primo motivo è pertanto accolto, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, alla quale è demandato il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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