Impugnazione incidentale tardiva del coobbligato solidale e interesse qualificato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19761 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il coobbligato solidale che non abbia impugnato la sentenza di condanna è legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334, comma 1, cod. proc. civ., ove nei suoi confronti sia notificata l’impugnazione principale proposta da altro condebitore. In capo al coobbligato acquiescente si configura un interesse qualificato a servirsi di tale rimedio, identificato nel pregiudizio giuridicamente rilevante che deriverebbe dalla riforma della pronuncia di condanna, con conseguente perdita della possibilità di agire in regresso verso il condebitore liberato. La sentenza che abbia condannato in solido i coobbligati è sottoposta alla disciplina delle cause scindibili, ma il disposto dell’art. 334, comma 1, cod. proc. civ. non è di per sé preclusivo dell’impugnazione incidentale tardiva in presenza di situazioni giuridiche soggettivamente complesse, fondate su un’obbligazione comune connotata da una eadem ratio. Non integra motivazione apparente, e non determina la nullità della sentenza, il percorso argomentativo che, pur sintetico e per relationem, renda percepibili le ragioni della decisione e consenta il controllo sull’iter logico seguito dal giudice.
Il Fatto
La vicenda origina dal licenziamento intimato a un dipendente da una società in data 30.9.2014. Il giudice di primo grado, accogliendo il ricorso del lavoratore, aveva dichiarato inefficace il licenziamento e disposto il ripristino del rapporto di lavoro nei confronti del soggetto indicato come cessionario dell’azienda farmaceutica, condannandolo al risarcimento del danno e, in solido con gli altri convenuti, al pagamento delle differenze retributive.
La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado. Il Fallimento del cessionario ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale; la società datrice di lavoro e i suoi soci hanno resistito aderendo al ricorso principale e formulando a loro volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo, in materia di differenze retributive e domanda riconvenzionale. La questione approda in Cassazione per la definizione dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio prende atto del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti del ricorso principale e di quello incidentale, con reciproche rinunce e spese compensate. Ne deriva la dichiarazione di estinzione del processo tra dette parti, senza necessità di provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
Residua il ricorso incidentale della società e dei soci, notificato il 26 settembre 2020. Nel medesimo atto si dà atto che la sentenza impugnata era stata notificata ai soccombenti il 23 giugno 2020, con la conseguenza che l’impugnazione risulta proposta oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326, comma 1, cod. proc. civ.
Si pone quindi la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite (Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024), secondo cui, per le situazioni giuridiche soggettivamente complesse che trovano fonte in un’obbligazione comune connotata da una eadem ratio, il coobbligato non impugnante ha un interesse qualificato a proporre gravame incidentale tardivo. In continuità con Cass. SS.UU. n. 24627 del 2007, l’impugnazione incidentale tardiva è ritenuta sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte, ogni volta che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza.
Su queste basi il Collegio dichiara ammissibile il ricorso incidentale degli eredi, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso principale, volto a escludere la responsabilità solidale di chi era subentrato nella gestione della farmacia, avrebbe fatto venir meno un condebitore solidale nei cui confronti agire in via di regresso.
Nel merito, il motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale recepito acriticamente le motivazioni di primo grado. Il motivo è infondato. Le Sezioni unite (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale rileva solo in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, precisandosi che di motivazione apparente può parlarsi solo quando essa non renda percepibili le ragioni della decisione (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016). Nella specie il percorso motivazionale è percepibile, né l’eventuale insufficienza della motivazione o il mancato soddisfacimento delle aspettative del soccombente integrano il vizio radicale di nullità.
Il ricorso incidentale è dunque respinto, con condanna alle spese. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, precisando che tale previsione, di stretta interpretazione in quanto norma lato sensu sanzionatoria, non opera per le parti rispetto alle quali è stata pronunciata l’estinzione del processo (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 13636 del 2015).
Nota della Redazione
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